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Distacco di lavoro: obblighi di sicurezza e principi giurisprudenziali

Distacco di lavoro: obblighi di sicurezza e principi giurisprudenziali

La distribuzione degli obblighi prevenzionistici in caso di distacco di lavoro resta quella contenuta nell’articolo 3 comma 6 del D.Lgs.81/08.

In particolare, questa norma prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.”

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.276/2003 (norma che non è stata abrogata dal D.Lgs. 81/2015 attuativo del Jobs Act), “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.”

Un esempio.

Nel corso di lavori concernenti opere edili, una ditta aveva distaccato un lavoratore fabbro cementista presso una subappaltatrice per la realizzazione di opere in ferro.

In particolare, tali lavorazioni avevano richiesto la modifica del ponteggio in essere, al fine di disporlo in modo che potessero essere svolte le lavorazioni alle quote dei balconi. Quando il lavoratore aveva percorso una passerella composta da due o tre assi non ben ancorate al ponteggio, alcune di esse si erano rovesciate, ed egli era caduto al suolo dall'altezza di sei metri, riportando lesioni.

Al distaccante e al distaccatario era stato contestato di non aver predisposto adeguate passerelle ben fissate e munite verso il vuoto di normali parapetti e tavole fermapiede.

Si sottolinea che il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità fisica. Infatti il distaccante, dopo aver eseguito un controllo in cantiere, aveva potuto rendersi conto che occorreva... effettuare una messa a punto dei ponteggi in vista dell'esecuzione dei lavori di posa dei balconi e quindi della necessità di dotare i ponteggi delle protezioni e degli ancoraggi.

Per quanto riguarda il datore di lavoro subappaltatore distaccatario, anche se egli non aveva alcun potere sull'organizzazione del cantiere, in quanto datore di lavoro egli avrebbe dovuto verificare che fossero state attuate le misure di sicurezza necessarie e in caso negativo non iniziare i lavori di posa dei balconi in ferro.

Si ricorda che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, prende in considerazione l'istituto del distacco, che si realizza quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. In tal caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore e se il distacco comporta un mutamento di mansioni non può avvenire senza il consenso del lavoratore interessato. Se esso comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

E quanto al requisito della temporaneità, non è richiesta una durata predeterminata sin dall'inizio nè che essa sia più o meno lunga, ma che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo.

Passando poi agli obblighi di salute e sicurezza, tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.

Quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali.

Per quanto riguarda l’art. 3 comma 6 del D.Lgs.81/08, si precisa che la ripartizione degli obblighi previsti dal Testo Unico in caso di distacco “tiene conto della reale allocazione dei poteri di direzione e di organizzazione dell'ambiente di lavoro.”

La sicurezza va garantita anche ai lavoratori distaccati “sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben determinato”.

L’area Safety dello Studio Bini Engineering è a vostra disposizione per seguirvi nella gestione dei lavoratori in distacco.

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