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L’attività del CSE: controllore aggiunto o regista della sicurezza?

L’attività del CSE: controllore aggiunto o regista della sicurezza?

Nell’ultimo anno sono stati pubblicati diversi documenti da parte di enti di vigilanza, associazioni di settore, ordini e collegi professionali, ecc., su quelle che sono le funzioni, gli obblighi e la condotta penalmente esigibile da parte del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dell'opera (CSE).

Il CSE è un tecnico che organizza e dirige la sicurezza, non può sostituirsi al datore di lavoro e ai suoi dirigenti e preposti e non ha alcun titolo per controllare le maestranze ma soprattutto non può essere ritenuto responsabile per inadempienze a obblighi di legge commesse da altri.

In generale, va quindi chiarito, che l'azione di controllo richiesta al CSE, invece, deve essere di tipo propositivo, poiché questi deve limitarsi a indicare al Committente quale possa essere, di fronte a:

  • la mancata attuazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di quanto previsto nel PSC, ciascuno per la parte di propria pertinenza (art. 100, comma 3 del D. Lgs. n°81/2008)
  • la mancata attuazione, da parte delle sole imprese,  di quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza - POS (art. 100, comma 3 del D. Lgs. n°81/2008)
  • il mancato adeguamento, da parte dei lavoratori autonomi, alle indicazioni fornite dal CSE (art. 94, del D. Lgs. n°81/2008)
  • l'azione correttiva più consona da attuare per ri-allineare i comportamenti delle imprese e dei lavoratori autonomi e migliorare il livello di sicurezza in cantiere.

Al CSE, infatti, è richiesto di verificare, e non di assicurare (non ha un obbligo di risultato ma di mezzi), l'osservanza e il rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, della corretta applicazione del PSC.

Il CSE deve pianificare e programmare la propria attività, in funzione dell'evoluzione dei lavori e dei periodi di particolare criticità, garantendo con tutte le azioni tecniche, organizzative e procedurali che metterà in atto, l'efficacia prevenzionale della propria funzione.

Il CSE deve attuare due differenti obblighi:

  • verificare l’idoneità del POS
  • assicurare la coerenza del POS con il PSC.

Nel primo caso, l’uso del verbo verificare, deriva dal fatto che il legislatore richiede al CSE, solo la verifica dell’idoneità del POS, proprio perché l’obbligo di risultato in termini d’idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Se il POS non è idoneo, il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti allo standard costituito dai contenuti indicati dall’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008.

Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE anche per i rischi propri specifici dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di puro pericolo, contravvenzionalmente sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico dell’impresa esecutrice.

Nel secondo caso, l’uso del verbo assicurare, a differenza del primo, impone un obbligo di risultato al CSE e va inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura.

Il CSE, quindi, deve essere garante che il POS sia coerente con il PSC e cioè che l’impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC. Tale garanzia, però, deve riguardare solo le attività descritte nel POS e non i comportamenti dell’impresa adottati in concreto durante l’esecuzione delle lavorazioni in cantiere.

Se il POS non è idoneo e non è coerente con il PSC, il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti necessari.

Queste fasi critiche richiedono la presenza del CSE:

  • prima dell’inizio dei lavori, per una specifica riunione di coordinamento con, ovviamente, tutte le imprese incaricate dell’esecuzione di questi lavori, al fine di richiamare tutte le scelte progettuali ed organizzative e le regole definite preventivamente nel PSC
  • successivamente, durante la vera e propria posa delle travi al di sopra della linea in esercizio.

L’area Integrated dello Studio Bini - in collaborazione con l’area Safety - è a disposizione per assumere per voi il ruolo di CSE, ma anche per la redazione dei POS necessari e del PSC.

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