Piano della Viabilità Aziendale
Il Piano della Viabilità Aziendale va progettato e definito in forma scritta, e deve definire le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e stabilire le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto mezzi di trasporto interni ed esterni (traspallet, auto, camion, ecc.) e dei lavoratori/pedoni.
Il piano deve prevedere in particolare:
- lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico
- inoltre va tenuto costantemente pulito da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi
- adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna
- prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziando con strisce e pittogrammi i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni
- Realizzare la segnaletica orizzontale con materiali antisdrucciolevoli e ben visibili
- Evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari (divieti di attraversamento), ostacoli fissi ecc.
Si rammenta che la segnaletica specie quella orizzontale è soggetta ad usura, va tenuta in regolare manutenzione al fine di garantire la sua efficienza nel tempo; è bene che la periodicità del controllo e del ripristino sia definita da apposito programma, facente parte integrale del piano della viabilità.
E' importante informare i lavoratori del contenuto del piano di circolazione interna aziendale e vigilare sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere). Nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda, prendere provvedimenti, quali, ad esempio, richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne.
Tali provvedimenti vanno presi in caso di:
- velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli
- condurre i carrelli senza la necessaria visibilità
- mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze
- parcheggio “selvaggio” dei veicoli, soprattutto se questo avviene in corrispondenza delle uscite d’emergenza
- deposito “caotico” dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio
- transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte
- condotta dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione specifica
- trasporto di persone su veicoli non autorizzati
Segnaletica orizzontale e verticale
Segnaletica orizzontale
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili.
La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.
Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.
Percorsi interni di circolazione per carrelli e pedoni
Le dimensioni seguenti, dettate da indicazioni di costruttori di carrelli, sono consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza:
- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm - 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 - 10 cm
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri
Segnaletica verticale
Nei reparti e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all'uso in sicurezza e i divieti.
Ecco i segnali obbligatori:

Eventuali punti critici delle vie di transito potranno essere segnalate, come detto, secondo le regole del Codice della Strada.
Parcheggi
I parcheggi devono essere perfettamente identificati e ben visibili. In base al D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), per quanto riguarda le dimensioni dei posti individuali, «Lo stallo minimo per la sosta in superfici assegnato alle automobili, libero da ingombri deve avere le dimensioni di 4,50 x 2,30m», anche se in base alle norme di buona pratica l’ingombro convenzionale standard è pari a 2,50 x 5,00 m.
Per ciò che concerne i posti riservati ai disabili, l'art.10 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 prevede una larghezza minima non inferiore a 3,20 m e una lunghezza non inferiore a 6 m. Essi devono essere segnalati orizzontalmente da strisce di delimitazione gialle di larghezza 12 cm e contrassegnati dall’apposito simbolo (come da Regolamento di attuazione del Codice della Strada, art. 149 - Art. 40 . Cod. str.).
Zone pedonali
La segnaletica delle zone pedonali consente di controllare il flusso pedonale, l’accesso alle zone a traffico limitato e le zone vietate al personale e al pubblico. Prima di installare una segnaletica orizzontale, è importante identificare le aree pedonali e le zone riservate ai veicoli.
Sanzioni
Le Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente sono definite nell’art. 165 per la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164
Studio Bini è a vostra disposizione per progettare il Piano per la Viabilità Aziendale.



