L’obbligo del datore di lavoro di prevenire “la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica” del lavoratore.
Nel valutare le precauzioni per la salute e la sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano la soluzione estrema e dovrebbero quindi essere presi in considerazione soltanto dopo tutti gli altri strumenti di controllo del rischio.
La distribuzione degli obblighi prevenzionistici in caso di distacco di lavoro resta quella contenuta nell’articolo 3 comma 6 del D.Lgs.81/08.
In particolare, questa norma prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.”
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.276/2003 (norma che non è stata abrogata dal D.Lgs. 81/2015 attuativo del Jobs Act), “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.”
Un esempio.
Nel corso di lavori concernenti opere edili, una ditta aveva distaccato un lavoratore fabbro cementista presso una subappaltatrice per la realizzazione di opere in ferro.
In particolare, tali lavorazioni avevano richiesto la modifica del ponteggio in essere, al fine di disporlo in modo che potessero essere svolte le lavorazioni alle quote dei balconi. Quando il lavoratore aveva percorso una passerella composta da due o tre assi non ben ancorate al ponteggio, alcune di esse si erano rovesciate, ed egli era caduto al suolo dall'altezza di sei metri, riportando lesioni.
Al distaccante e al distaccatario era stato contestato di non aver predisposto adeguate passerelle ben fissate e munite verso il vuoto di normali parapetti e tavole fermapiede.
Si sottolinea che il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità fisica. Infatti il distaccante, dopo aver eseguito un controllo in cantiere, aveva potuto rendersi conto che occorreva... effettuare una messa a punto dei ponteggi in vista dell'esecuzione dei lavori di posa dei balconi e quindi della necessità di dotare i ponteggi delle protezioni e degli ancoraggi.
Per quanto riguarda il datore di lavoro subappaltatore distaccatario, anche se egli non aveva alcun potere sull'organizzazione del cantiere, in quanto datore di lavoro egli avrebbe dovuto verificare che fossero state attuate le misure di sicurezza necessarie e in caso negativo non iniziare i lavori di posa dei balconi in ferro.
Si ricorda che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, prende in considerazione l'istituto del distacco, che si realizza quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. In tal caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore e se il distacco comporta un mutamento di mansioni non può avvenire senza il consenso del lavoratore interessato. Se esso comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
E quanto al requisito della temporaneità, non è richiesta una durata predeterminata sin dall'inizio nè che essa sia più o meno lunga, ma che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo.
Passando poi agli obblighi di salute e sicurezza, tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.
Quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali.
Per quanto riguarda l’art. 3 comma 6 del D.Lgs.81/08, si precisa che la ripartizione degli obblighi previsti dal Testo Unico in caso di distacco “tiene conto della reale allocazione dei poteri di direzione e di organizzazione dell'ambiente di lavoro.”
La sicurezza va garantita anche ai lavoratori distaccati “sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben determinato”.
Nell’ultimo anno sono stati pubblicati diversi documenti da parte di enti di vigilanza, associazioni di settore, ordini e collegi professionali, ecc., su quelle che sono le funzioni, gli obblighi e la condotta penalmente esigibile da parte del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dell'opera (CSE).
La definizione degli obblighi del Datore di Lavoro relativamente alle misure di prevenzione e protezione nei confronti del rischio elettrico sono riportante nel D.Lsg. 81/08 Tit. III Cap. III.
Il Piano della Viabilità Aziendale va progettato e definito in forma scritta, e deve definire le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e stabilire le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto mezzi di trasporto interni ed esterni (traspallet, auto, camion, ecc.) e dei lavoratori/pedoni.
La Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro.
Il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di rivelazione e segnalazione incendio compete al titolare dell’attività che deve provvedere alla continua sorveglianza, al controllo e ove necessario alla manutenzione dell’impianto stesso, in linea con le norme di buona tecnica vigenti e con le istruzioni del fornitore.
Come noto la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione è normata dal Decreto Ministeriale n. 246 del 16/05/1987. Tale regola tecnica detta indicazioni antincendio che interessano un vastissimo numero di fabbricati di civile abitazione, di nuova realizzazione ed esistenti, di altezza antincendio superiore a 12 metri.
Con sistema di refrigerazione e pompa di calore si fa riferimento ad una "combinazione di elementi collegati tra loro che formano un circuito chiuso in cui circola il refrigerante, la cui funzione è sottrarre e cedere calore a scopo di raffreddamento e riscaldamento".
La parità di genere in azienda non si costruisce soltanto attraverso procedure e documenti. Perché un cambiamento sia realmente efficace, deve coinvolgere le persone e diventare parte della cultura organizzativa. È proprio qui che entra in gioco la formazione.
La transizione energetica passa anche da una pianificazione più chiara del territorio. Con l'approvazione della legge regionale sulle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Lombardia definisce un quadro normativo destinato a incidere concretamente sulla progettazione di impianti fotovoltaici, eolici e altri sistemi per la produzione di energia pulita.
Il tema della casa è tornato al centro dell'agenda politica con il nuovo Piano Casa 2026, un provvedimento che punta ad aumentare l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili, recuperare immobili pubblici inutilizzati e favorire nuovi investimenti nel settore edilizio.