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Gli stati di alterazione del lavoratore e le responsabilità del Datore di Lavoro

Gli stati di alterazione del lavoratore e le responsabilità del Datore di Lavoro

L’obbligo del datore di lavoro di prevenire “la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica” del lavoratore.

La condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica, null'altro è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro.

Nel caso di specie, il datore di lavoro è responsabile del decesso di un lavoratore il quale, “mentre era intento alle sue occupazioni quale dipendente di fatto del [datore di lavoro], precipitava da un vano finestra posto a cinque metri di altezza dal suolo, riportando lesioni personali che ne cagionavano la morte.”

In particolare, era stato “accertato che il lavoratore era impegnato nei lavori di sigillatura del vano finestra di un locale sito al primo piano di un edificio presso il quale la ditta del [datore di lavoro] stava eseguendo dei lavori edili. Onde operare presso il vano finestra era stato allestito all'interno del locale un ponteggio alto circa un metro dal pavimento, ma non erano state apprestate opere provvisionali all'esterno del vano, sul lato prospiciente il vuoto.”

Inoltre, “dopo il decesso era stato accertato che il [lavoratore] presentava un tasso alcolemico pari a 2,40 grammi al litro, quindi un valore implicante una marcata alterazione delle performance psicofisiche con disturbi di equilibrio, atassia, sensazione di instabilità ed ebbrezza.”

Si sottolinea che “quanto allo stato di ebbrezza del [lavoratore], si rilevava che era probabile che tale condizione avesse reso il lavoratore imprudente ma ciò rappresentava causa concorrente con il fatto ascrivibile al datore di lavoro e quindi non un fatto interruttivo del rapporto causale tra questo e l'evento medesimo. Ciò in quanto l'osservanza della normativa antinfortunistica è prescritta anche allo scopo di evitare che al lavoratore derivino danni da propri comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti, con l'esclusione del solo comportamento assolutamente abnorme. Comportamento che non poteva individuarsi nel caso di specie.”

Conclusivamente, è stata giudicata “immune da censure, quindi, la Corte di appello quando ha ritenuto che non ricorre nel caso di specie alcun comportamento anomalo del lavoratore e che quindi non è rinvenibile in esso una causa da sola sufficiente a produrre l'evento.”

In applicazione di tale principio, nel caso di si giudica “infondate le doglianze inerenti alla mancata valutazione del presunto elevato tasso alcolemico del F.M. [lavoratore deceduto, n.d.r.], formulate sotto i profili dell'esigenza di procedere a perizia tossicologica e del carattere eccezionale ed imprevedibile di tale status, avente efficacia idonea ad interrompere il nesso causale”, laddove era stato accertato che “gli altri lavoratori non avevano notato la presenza del dedotto stato di ebbrezza e che comunque esso non era stato dimostrato [...]”.

Assunzione di cannabis da parte di un lavoratore: l’alterazione della “capacità di concentrazione, di percezione e di vigilanza” del lavoratore ed il concorso di colpa

Concludiamo questa breve rassegna con quest’ultimo caso: era stato assunto un operaio da un paio di mesi ed era addetto ad una macchina per la produzione a caldo di taniche di plastica, con il compito di raccogliere quelle che uscivano dalla pressa e di ripulirle dagli scarti di lavorazione, applicandovi le etichette. In particolare, “il lavoratore aveva inserito la testa dentro il corpo pressa ove era rimasto incastrato” e, a seguito degli accertamenti condotti, “il pannello di protezione della macchina non era stato trovato in sede ma accanto alla pressa e si presentava con due ganci saldati artigianalmente sulla parte superiore che permettevano un movimento a cerniera che facilitava l'accesso al corpo macchina per eliminare pezzi difettosi o per cambiare lo stampo.”

In questo caso è stato riconosciuto il “concorso di colpa della vittima, in luogo del riconoscimento delle sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento, essendo la decisione conseguenza della disamina compiuta delle emergenze acquisite […] che riconducevano l'infortunio alla condotta colposa del S. [delegato, n.d.r.] ma che facevano però ravvisare un concorso nel verificarsi dell'incidente della vittima la quale aveva assunto uno spinello di cannabis.

Una parte della responsabilità, infatti, era da attribuire al B. [lavoratore, n.d.r.] in quanto costui, quale fosse stato il momento in cui aveva assunto la droga, sapeva bene che la sostanza avrebbe influito sull'attività lavorativa in quanto alterava la sua vigilanza e l'esatta percezione spazio temporale del luogo in cui operava.”

Una buona sorveglianza sanitaria può prevenire questi fatti, oltre ad una verifica puntuale del lavoro del personale. Studio Bini Engineering srl è a vostra disposizione per supportarvi in tali controlli

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