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Nuovo Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione specifica del lavoratore

Nuovo Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione specifica del lavoratore

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore l’Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025, volto a ridefinire in modo organico la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, con specifico riferimento alla formazione generale e specifica per i lavoratori.

Continuazione e aggiornamento della disciplina precedente

Il nuovo Accordo conferma l'articolazione didattica pre‑esistente:

  • formazione generale: 4 ore minime (credito formativo permanente)
  • formazione specifica: suddivisa per classi di rischio ATECO:
    • rischio basso: 4 ore;
    • rischio medio: 8 ore;
    • rischio alto: 12 ore

Queste durate rappresentano minimi obbligatori, con possibilità di aumentarle sulla base della valutazione dei rischi aziendali.

Formazione modulare, contestualizzata e omogenea

L’Accordo introduce elementi chiave:

  • i contenuti e la durata debbono basarsi sul risultato della valutazione dei rischi (DVR), integrando contrattazione collettiva e procedure settoriali o aziendali: ciò significa percorsi formativi “a geometria variabile” secondo le esigenze reali dell’impresa è prevista formazione finalizzata a gruppi omogenei di lavoratori con stesse mansioni e rischi esposti, per garantire coerenza di contenuti in aula

Soggetti erogatori e modalità di erogazione

Il nuovo Accordo stabilisce che la formazione può essere erogata da:

  • enti accreditati regionalmente, organismi paritetici, strutture bilaterali;
  • datori di lavoro che organizzano direttamente la formazione interna a condizione di rispettare i requisiti previsti (docenti qualificati e struttura conforme)

In termini di modalità:

  • in presenza o in videoconferenza sincrona, in tutti i casi;
  • e‑learning è consentito solo per settore rischio basso, e solo per mansioni esenti da esposizione a rischio medio o alto

Verifica dei risultati e monitoraggio dell’efficacia

Una novità importante è l’obbligo di valutare i percorsi formativi:

  • verifica finale dell’apprendimento tramite test o colloquio al termine di ogni modulo (generale e specifico)
  • somministrazione di questionari di gradimento e percezione della qualità, con strumenti finalizzati ad aggiornare i contenuti in base ai bisogni effettivi

Tempistiche e periodo transitorio

L’Accordo è effettivo dal 24 maggio 2025, con una fase transitoria fino al 24 maggio 2026, durante la quale è possibile avviare ancora i corsi secondo le regole previgenti; entro il 24 maggio 2027 dovranno essere completati i corsi per datori di lavoro, dirigenti o preposti già avviati con il nuovo schema

Implicazioni per Studio Bini Engineering

Per uno studio tecnico ingegneristico come Bini Engineering, orientato alla consulenza su sicurezza e formazione aziendale, le novità significano:

  • adeguamento immediato dei pacchetti formativi: verificare se la classe di rischio attribuita ai propri clienti è corretta, aggiornare i corsi specifici (oltre i minimi di 4/8/12 ore) sulla base del DVR;
  • personalizzazione dei corsi in aula: formazione per gruppi omogenei di lavoratori, modulata e contestualizzata;
  • integrazione di modalità sincrone/videoconferenza per aumentare flessibilità;
  • introduzione di strumenti di monitoraggio e quality assessment, per garantire efficacia formativa misurabile;
  • gestione interna anche come soggetto formatore, per clienti che preferiscano formazione in house: occorre predisporre docenti qualificati e flussi amministrativi per attestazioni.

Struttura ideale di un corso per lavoratori

Modulo generale (4 ore)

Obiettivo: fornire le basi su concetto di rischio, danno, prevenzione, diritti/doveri, soggetti aziendali e vigilanza (art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/08)

Modulo specifico, durata minima in relazione alla classe Rischio ATECO:

  • basso: 4 ore;
  • medio: 8 ore;
  • alto: 12 ore.

Gli argomenti saranno mirati sui rischi reali rilevati nel DVR, procedure operative aziendali, DPI, prevenzione e misure specifiche per mansione e contesto reale.

Verifica finale

Test o colloquio per valutazione individuale di apprendimento, con superamento obbligatorio per rilascio attestato.

Valutazione di gradimento

Raccolta feedback qualità percepita e utilità del corso, per migliorare contenuti futuri.

Esempi concreti di applicazione

  • Azienda metalmeccanica a rischio medio: modulo specifico di 8 ore sviluppato su rischi da macchine utensili, movimentazione manuale carichi, agenti chimici, procedure di emergenza. Verrà esclusa l’opzione e‑learning se alcuni lavoratori toccano attrezzature da rischio alto.
  • Studio di progettazione con rischio basso (uffici, remoto): modulo specifico 4 ore in e‑learning sincrono, con test e questionario di gradimento: soluzione efficace e conveniente.
  • Impresa edile sotto categoria rischio alto: modulo specifico 12 ore, con esempi pratici contestuali, modalità presente/videoconferenza secondo esigenza, verifiche finali e rilevazione della soddisfazione.

Vantaggi per i clienti

  1. Conformità normativa garantita al nuovo Accordo Stato‑Regioni, rischio sanzioni.
  2. Formazione su misura, allineata ai veri rischi aziendali e mansionali.
  3. Documentazione trasparente e tracciata, con attestati validi a livello nazionale.
  4. Erogazione flessibile: presenza, videoconferenza, e‑learning là dove consentito.
  5. Monitoraggio della qualità ed efficienza: test + questionari feedback integrati.

Perché scegliere i corsi di Studio Bini Engineering

Studio Bini Engineering è in grado di fornire:

  • progettazione personalizzata del percorso formativo (da 4 a oltre 12 ore) su base valutazione dei rischi aziendali;
  • modalità miste di erogazione: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning (dove consentito);
  • docenti qualificati, esperti di sicurezza sul lavoro e aggiornati sui contenuti tecnici e giuridici del nuovo Accordo;
  • attestati validi su tutto il territorio nazionale, in linea con Gazzetta Ufficiale n.119 del 24;
  • gestione sistematica della verifica dell’apprendimento e della valutazione di gradimento, per garantire efficacia formativa.

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 ridefinisce la formazione obbligatoria rendendola più mirata, qualitativa e adattabile ai rischi effettivi. La formazione specifica dei lavoratori (4/8/12 ore) non è più rigida, ma è modulata sul contesto aziendale effettivo e richiede strumenti di valutazione dell’apprendimento e della qualità.

Le aziende devono adeguarsi tempestivamente per essere conformi e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro.

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