
Nuovo Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione specifica del lavoratore
Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore l’Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025, volto a ridefinire in modo organico la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, con specifico riferimento alla formazione generale e specifica per i lavoratori.
Continuazione e aggiornamento della disciplina precedente
Il nuovo Accordo conferma l'articolazione didattica pre‑esistente:
- formazione generale: 4 ore minime (credito formativo permanente)
- formazione specifica: suddivisa per classi di rischio ATECO:
- rischio basso: 4 ore;
- rischio medio: 8 ore;
- rischio alto: 12 ore
Queste durate rappresentano minimi obbligatori, con possibilità di aumentarle sulla base della valutazione dei rischi aziendali.
Formazione modulare, contestualizzata e omogenea
L’Accordo introduce elementi chiave:
- i contenuti e la durata debbono basarsi sul risultato della valutazione dei rischi (DVR), integrando contrattazione collettiva e procedure settoriali o aziendali: ciò significa percorsi formativi “a geometria variabile” secondo le esigenze reali dell’impresa è prevista formazione finalizzata a gruppi omogenei di lavoratori con stesse mansioni e rischi esposti, per garantire coerenza di contenuti in aula
Soggetti erogatori e modalità di erogazione
Il nuovo Accordo stabilisce che la formazione può essere erogata da:
- enti accreditati regionalmente, organismi paritetici, strutture bilaterali;
- datori di lavoro che organizzano direttamente la formazione interna a condizione di rispettare i requisiti previsti (docenti qualificati e struttura conforme)
In termini di modalità:
- in presenza o in videoconferenza sincrona, in tutti i casi;
- e‑learning è consentito solo per settore rischio basso, e solo per mansioni esenti da esposizione a rischio medio o alto
Verifica dei risultati e monitoraggio dell’efficacia
Una novità importante è l’obbligo di valutare i percorsi formativi:
- verifica finale dell’apprendimento tramite test o colloquio al termine di ogni modulo (generale e specifico)
- somministrazione di questionari di gradimento e percezione della qualità, con strumenti finalizzati ad aggiornare i contenuti in base ai bisogni effettivi
Tempistiche e periodo transitorio
L’Accordo è effettivo dal 24 maggio 2025, con una fase transitoria fino al 24 maggio 2026, durante la quale è possibile avviare ancora i corsi secondo le regole previgenti; entro il 24 maggio 2027 dovranno essere completati i corsi per datori di lavoro, dirigenti o preposti già avviati con il nuovo schema
Implicazioni per Studio Bini Engineering
Per uno studio tecnico ingegneristico come Bini Engineering, orientato alla consulenza su sicurezza e formazione aziendale, le novità significano:
- adeguamento immediato dei pacchetti formativi: verificare se la classe di rischio attribuita ai propri clienti è corretta, aggiornare i corsi specifici (oltre i minimi di 4/8/12 ore) sulla base del DVR;
- personalizzazione dei corsi in aula: formazione per gruppi omogenei di lavoratori, modulata e contestualizzata;
- integrazione di modalità sincrone/videoconferenza per aumentare flessibilità;
- introduzione di strumenti di monitoraggio e quality assessment, per garantire efficacia formativa misurabile;
- gestione interna anche come soggetto formatore, per clienti che preferiscano formazione in house: occorre predisporre docenti qualificati e flussi amministrativi per attestazioni.
Struttura ideale di un corso per lavoratori
Modulo generale (4 ore)
Obiettivo: fornire le basi su concetto di rischio, danno, prevenzione, diritti/doveri, soggetti aziendali e vigilanza (art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/08)
Modulo specifico, durata minima in relazione alla classe Rischio ATECO:
- basso: 4 ore;
- medio: 8 ore;
- alto: 12 ore.
Gli argomenti saranno mirati sui rischi reali rilevati nel DVR, procedure operative aziendali, DPI, prevenzione e misure specifiche per mansione e contesto reale.
Verifica finale
Test o colloquio per valutazione individuale di apprendimento, con superamento obbligatorio per rilascio attestato.
Valutazione di gradimento
Raccolta feedback qualità percepita e utilità del corso, per migliorare contenuti futuri.
Esempi concreti di applicazione
- Azienda metalmeccanica a rischio medio: modulo specifico di 8 ore sviluppato su rischi da macchine utensili, movimentazione manuale carichi, agenti chimici, procedure di emergenza. Verrà esclusa l’opzione e‑learning se alcuni lavoratori toccano attrezzature da rischio alto.
- Studio di progettazione con rischio basso (uffici, remoto): modulo specifico 4 ore in e‑learning sincrono, con test e questionario di gradimento: soluzione efficace e conveniente.
- Impresa edile sotto categoria rischio alto: modulo specifico 12 ore, con esempi pratici contestuali, modalità presente/videoconferenza secondo esigenza, verifiche finali e rilevazione della soddisfazione.
Vantaggi per i clienti
- Conformità normativa garantita al nuovo Accordo Stato‑Regioni, rischio sanzioni.
- Formazione su misura, allineata ai veri rischi aziendali e mansionali.
- Documentazione trasparente e tracciata, con attestati validi a livello nazionale.
- Erogazione flessibile: presenza, videoconferenza, e‑learning là dove consentito.
- Monitoraggio della qualità ed efficienza: test + questionari feedback integrati.
Perché scegliere i corsi di Studio Bini Engineering
Studio Bini Engineering è in grado di fornire:
- progettazione personalizzata del percorso formativo (da 4 a oltre 12 ore) su base valutazione dei rischi aziendali;
- modalità miste di erogazione: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning (dove consentito);
- docenti qualificati, esperti di sicurezza sul lavoro e aggiornati sui contenuti tecnici e giuridici del nuovo Accordo;
- attestati validi su tutto il territorio nazionale, in linea con Gazzetta Ufficiale n.119 del 24;
- gestione sistematica della verifica dell’apprendimento e della valutazione di gradimento, per garantire efficacia formativa.
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 ridefinisce la formazione obbligatoria rendendola più mirata, qualitativa e adattabile ai rischi effettivi. La formazione specifica dei lavoratori (4/8/12 ore) non è più rigida, ma è modulata sul contesto aziendale effettivo e richiede strumenti di valutazione dell’apprendimento e della qualità.
Le aziende devono adeguarsi tempestivamente per essere conformi e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro.