
Il preposto e la segnalazione tempestiva delle condizioni di pericolo: focus sulla sentenza 14443/2025
Il Decreto Legislativo 81/2008 assegna al preposto il delicato ruolo di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un obbligo, questo, rafforzato dalla legge 215/2021, che introduce precise competenze attive e reattive, ponendo al centro la segnalazione tempestiva delle condizioni di pericolo. Ma quanto è incisiva la responsabilità del preposto sul piano penale?
Lo testimonia la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 14443 del 14 aprile 2025, che ne chiarisce contenuti e rilevanza giuridica.
Quadro normativo di riferimento
L'articolo 19, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008 impone al preposto di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente:
- deficienze di mezzi e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale),
- ogni altra condizione di pericolo emersa durante il lavoro
La legge 215/2021 ha aggiunto la lett. f‑bis, rendendo il ruolo proattivo e conferendo al preposto il potere di interrompere le attività lavorative in presenza di rischi gravi e persistenti, oltre all’obbligo di segnalare le non conformità per garantire immediato intervento risolutivo
La sentenza n. 14443/2025: contesto e profili di responsabilità
Nel cantiere di G. un lavoratore venne travolto e ucciso da un automezzo durante le operazioni di scarico. Il preposto – indicato come “A.” – sapeva dell’inidoneità dell’area, ma non segnalò ai dirigenti la gravità della situazione, omettendo l’azione preventiva prevista dalla legge
La Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo del preposto, ritenendo la segnalazione tempestiva un “cardine normativo” della posizione di garanzia a lui attribuita Assolse, invece, dirigenti e datore di lavoro, sottolineando che l’obbligo di segnalazione grava in via prioritaria sul preposto, anche in assenza di potere decisionale diretto
Conferma del precedente orientamento giurisprudenziale
La Corte ribadisce quanto già sancito in pronunce come la n. 4340/2016, dove la Cassazione aveva condannato un preposto per non aver segnalato il rischio di sprofondamento in un cantiere – estendendo la norma oltre la mera formazione, fino all’obbligo di attivare le adeguate misure preventive
Significato operativo e responsabilità concreta
Secondo la giurisprudenza, la funzione del preposto non si limita a sorvegliare il rispetto delle procedure, ma impone di:
- Rilevare e documentare condizioni di pericolo o non conformità;
- Intervenire, anche interrompendo l’attività se necessario;
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o dirigente e richiedere un adeguato aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
La mancata osservanza di tali obblighi può tradursi in gravi conseguenze legali, fino alla responsabilità penale in caso di infortunio o morte.
Impatti per le aziende
Questa sentenza evidenzia come la prevenzione non sia solo una scelta etica, ma un obbligo normativo punibile penalmente:
- Nomina formale del preposto con ruoli e strumenti chiari (formazione, accesso ai resoconti di sicurezza, canali comunicativi efficaci);
- Sistema di vigilanza condiviso, coinvolgendo RSPP, dirigenti, RLS e preposti, con interazione strutturata;
- Formazione continua focalizzata non solo sull’uso dei DPI, ma anche sul processo decisionale e segnalazione delle criticità;
- Tracciabilità delle segnalazioni: via strumenti digitali, verbali o report periodici;
- Audit interni per verificare la concretezza delle segnalazioni e la tempestività degli interventi intrapresi.
Per Studio Bini Engineering, il messaggio è chiaro: la figura del preposto non è una formalità, ma una sentinella attiva del sistema sicurezza. Il mancato adempimento dei suoi obblighi non solo mina la reputazione aziendale, ma espone direttamente a rischi legali e penali.
Investire nel potenziamento della sua formazione, dotarlo di strumenti concreti e integrare la sua azione nel ciclo di sicurezza aziendale è un passo cruciale per prevenire infortuni e tutelare tutte le persone coinvolte. La sentenza 14443/2025 segna un precedente fondamentale nel valorizzare la prevenzione attiva come base della sicurezza sul lavoro.