Agenti cancerogeni ed esposizione occupazionale a benzene: la nuova direttiva
La pericolosità del benzene, un idrocarburo aromatico, è stata per lungo tempo sottovalutata e ha avuto un ruolo chiave in diversi processi industriali. La sua tossicità e pericolosità sono state accertate e da allora ne è stato fortemente limitato l’utilizzo, anche se le sue qualità di ottimo solvente hanno decisamente reso questo processo di abbandono molto più lento del previsto.
Agenti cancerogeni ed esposizione occupazionale a benzene: la scheda Inail
Per sottolineare l’importanza di un idoneo monitoraggio biologico dell’esposizione a benzene è un recente factsheet, una scheda prodotta dal Dipartimento Inail di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA), dal titolo “Monitoraggio biologico dell’esposizione occupazionale a benzene e relativo valore limite biologico, alla luce della nuova direttiva cancerogeni UE 431/22”.
Il benzene, come detto nella scheda, “viene assorbito prevalentemente per inalazione e per contatto cutaneo e metabolizzato dal fegato”.
Alla luce della “nuova, più stringente, normativa europea sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a cancerogeni (direttiva (UE) 2022/431), in recepimento in Italia nel 2024, che riduce i valori limite di esposizione occupazionale al benzene, assume particolare importanza, ai fini della valutazione del rischio espositivo, la scelta della corretta metodica per la determinazione della dose assorbita e quindi dell’indicatore biologico di esposizione e della tecnica analitica utilizzata, che dovrà avere una sensibilità adeguata al nuovo valore limite di esposizione, e specifica, per minimizzare i rischi di interferenze e fattori di confondimento”.
I valori limite di esposizione al benzene
La scheda - a cura di E. Paci, D. Pigini e G. Tranfo – ricorda che il benzene “risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 A) ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione occupazionale a cancerogeni e mutageni”.
Si segnala poi che il regolamento REACH “vieta l’utilizzo del benzene in prodotti commerciali in concentrazione superiore allo 0,1%; nelle benzine ne è tuttora consentita una percentuale dell’1% v/v (direttiva 1998/70/CE). Nell’aria urbana la concentrazione media annuale di 5 μg/m3 è il valore massimo auspicabile in base alla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria per l’Europa”.
Riguardo poi al mondo del lavoro la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 indica che ‘in casi specifici possono essere necessari valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione’, e quindi “modifica la direttiva 2004/37/CE introducendo i valori limite biologici e le relative disposizioni pertinenti”.
In particolare il valore limite occupazionale di esposizione (OELV) per il benzene “sarà a breve abbassato in molti Paesi: in Europa la direttiva 2022/431 fissa l’OELV a 0,2 ppm, mentre l’Acgih (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) propone addirittura un TLV-TWA di 0,02 ppm; poiché potrebbe essere difficile rispettare il valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in alcuni settori nel breve termine, come misura transitoria, il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/ m3) dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 5 aprile 2024, mentre dal 5 aprile 2024 e fino al 5 aprile 2026, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m3)”.
In ogni caso questa riduzione “avrà un notevole impatto sul monitoraggio biologico dell’esposizione, sia dal punto di vista dei metodi di analisi utilizzati sia dei fattori di confondimento”.



