Consultazione e controllo dell’RLS: le nuove direttive dopo la sentenza della Cassazione
È la n. 38914 del 25 settembre 2023. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione che fa riferimento alla funzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei luoghi di lavoro.
Il RLS, ha precisato infatti la suprema Corte, è chiamato a svolgere una funzione di consultazione e di controllo sulle iniziative che il datore di lavoro ha assunte in azienda nel settore della salute e sicurezza sul lavoro:
“non gli competono certamente quella di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure per prevenirli e neppure quella di formazione dei lavoratori”
Secondo il Legislatore quindi, un RLS delegato del datore di lavoro realizzerebbe una commistione di funzioni inconciliabili, una negazione diretta del sistema di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008:
“Né questi precisi obblighi [del RLS] potrebbero essere, neppure in astratto, oggetto di delega al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza perché, altrimenti, si verificherebbe una commistione di funzioni tra di loro inconciliabili (essendo alla figura prevista dall'art. 50 affidate funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi datoriali) che negherebbe il sistema stesso delineato nella vigente normativa antinfortunistica (tanto che lo stesso art. 50 comma 7 prevede che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione)".
RLS e sentenza della Cassazione: l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il titolare di un’azienda “colpevole a) del reato di cui all'art. 590 commi 1 e 3 c.p., in relazione all'art. 583 c.p., perché, in qualità di datore di lavoro aveva cagionato, per colpa, a un lavoratore della ditta stessa delle lesioni personali gravi consistite nella frattura composta diafisi terzo metatarso del piede sinistro, giudicate guaribili in 121 giorni e b) dell'ulteriore analogo reato per avere cagionato a un altro lavoratore dipendente delle lesioni personali gravi consistite nella frattura scomposta dell’alluce destro e II e III dito del piede destro, giudicate guaribili in più di 40 giorni.
Secondo quanto contestato nelle imputazioni, in entrambe le occasioni, era accaduto che, mentre il lavoratore sollevava un manufatto metallico di dimensioni 100 cm x 50 cm x 50 cm con l'ausilio di un paranco collegato con catene ad una gru a bandiera, lo stesso si era improvvisamente staccato dal gancio facente parte del sistema di sollevamento, investendo il lavoratore agli arti inferiori.
La colpa era consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro non aveva adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, articolandolo tre motivi di doglianza:
- violazione dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che non avesse assolto gli obblighi previsti dall'art. 37 del Testo Unico, poiché “entrambi i dipendenti avevano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata al dettato normativo in relazione al lavoro da svolgere (pulitura delle asperità del ferro fuso ed ancora grezzo)”
- “uno dei dipendenti, operaio esperto e rappresentante dei lavori per la sicurezza, era stato delegato ad addestrare” l’altro lavoratore.
- “la movimentazione del paranco non era prevista quale rischio specifico poiché si trattava solo di riuscire ad azionarlo per agganciare i pezzi piccoli”, essendo previsto “per quelli grossi l'utilizzo di un muletto”.
La decisione della Corte
Inammissibili sono stati ritenute da parte della Corte di Cassazione le motivazioni di ricorso.
La suprema Corte ha messo in evidenza che “il Tribunale di Brescia aveva rilevato che entrambi gli incidenti erano avvenuti con modalità assolutamente analoghe essendosi verificati durante le fasi di movimentazione dei manufatti trattati nella fabbrica che avvenivano mediante l'utilizzo di paranchi (collegati a gru a bandiera) agli uncini dei quali venivano di volta in volta fissati, secondo le caratteristiche dei pezzi da movimentare, altri uncini o catene.
Sulla base del materiale probatorio acquisito il Tribunale aveva accertato, altresì, che tutti gli uncini all'uopo utilizzati erano privi dei prescritti dispositivi di chiusura idonei ad assicurare il carico durante il movimento e in tal senso, del resto, aveva deposto il funzionario dell'A.S.L. intervenuto per effettuare le indagini. I due incidenti erano appunto entrambi avvenuti nel momento preciso in cui i carichi, sollevati mediante l'utilizzo di una pulsantiera, si erano sfilati dagli uncini cadendo a terra e finendo sugli arti inferiori dei due operai.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stato peraltro accertato che queste modalità di spostamento dei manufatti costituivano il frutto di una prassi consolidatasi in azienda”.
La sentenza dunque ha ritenuto fondata l’accusa che voleva N.M. responsabile: sia per avere posto a disposizione dei lavoratori strumenti inadeguati alla bisogna e dunque ganci privi del sistema di chiusura e catene senza alcuna indicazione della portata massima; sia per non avere adeguatamente informato e formato gli stessi sui rischi e sulle corrette e sicure modalità di esecuzione di quella specifica operazione di traslazione”.



