Tel: 0332 604300 - E-mail: engineering@gruppobini.it - WhatsApp: 334 1145838

  • Home
  • News
  • Safety
  • Sorveglianza sanitaria: tra protocolli e responsabilità penali
Sorveglianza sanitaria: tra protocolli e responsabilità penali

Sorveglianza sanitaria: tra protocolli e responsabilità penali

Il medico competente, come da definizione dell’ art. 2 del Decreto legislativo 81/2008 è la figura che deve collaborare con il datore di lavoro  ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Il concetto di sorveglianza sanitaria invece ha una sfumatura leggermente diversa, più in particolare viene come: l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sorveglianza sanitaria: per quali aziende è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria deve necessariamente essere attivata per le aziende che presentano lavoratori esposti ad una qualsiasi tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici indipendentemente dal numero di lavoratori e tipologia di contratto.

Ma chi è il soggetto competente che deve gestire e monitorare la sorveglianza sanitaria?

Ancora lui, il medico competente.

Nel concreto dunque, il Medico Competente pone in essere la sorveglianza sanitaria così come definito dal quadro normativo:

“nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa in funzione del rischio che il suo lavoro comporta”.

Ultimo punto da gestire: ogni quanto vanno gestiti i controlli che costituiscono la sorveglianza sanitaria?

La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs. 81/08, ma è il Medico Competente che, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente.

Sorveglianza sanitaria e responsabilità penali

Riguardo al tema connesso con la responsabilità penale, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., considera penalmente rilevante anche la violazione dell’art. 25 comma 1 lett. b in merito alla stesura dei Protocolli Sanitari.

più in particolare dunque il Medico Competente come il datore di lavoro possono incorrere in procedimenti penali nel momento in cui si verifichino le seguenti condizioni:

  • mancato impiego di protocolli specifici calibrati sulla peculiarità del rischio;
  • l’omessa applicazione degli indirizzi scientifici più avanzati per la stesura dei Protocolli Sanitari,
  • il mancato impiego dei quali rende l’esito della sorveglianza sanitaria inutiliter data” (data inutilmente).

 Questo significa dunque che non possono essere presi in considerazione né validati come coerenti ad una buona sorveglianza sanitaria Protocolli che non prendano in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati o che abbiano una compilazione soggettiva.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/la-sorveglianza-sanitaria-protocolli-sanitari-responsabilita-penali-AR-23193/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20230401%2BPuntoSicuro%3A+il+meglio+della+settimana%21&iFromNewsletterID=4857

Ultime notizie

DL Lavoro: ecco le modifiche definitive al Decreto 81

DL Lavoro: ecco le modifiche definitive al Decreto 81

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che all’art. 14 modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Leggi tutto...

Bonus edilizi: guida per la detrazione in 10 anni

Bonus edilizi: guida per la detrazione in 10 anni

I bonus edilizi ceduti entro il 31 marzo 2023 da fornitori e cessionari potranno essere spalmati in 10 anni con la funzione “ulteriore rateazione”. Vediamo meglio insieme di cosa si tratta e come gestire la detrazione.

Leggi tutto...

Scuole, fondi e lavoro agile: le novità del Decreto 81

Scuole, fondi e lavoro agile: le novità del Decreto 81

Con la Legge 3 luglio 2023, n. 85 (il DL Lavoro) è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Leggi tutto...

Vuoi essere informato sulle ultime novità o ricevere in anteprima offerte e promozioni?

Iscriviti alla newsletter!

Tel: 0332 604300 - E-mail: engineering@gruppobini.it - WhatsApp: 334 1145838

Studio Bini Engineering - P. IVA 02712760129 - Via per Caravate, 1 - 21036 - Gemonio (VA)

Informativa privacy  |  Area riservata  |  Contatti