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Sorveglianza sanitaria: tra protocolli e responsabilità penali

Sorveglianza sanitaria: tra protocolli e responsabilità penali

Il medico competente, come da definizione dell’ art. 2 del Decreto legislativo 81/2008 è la figura che deve collaborare con il datore di lavoro  ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Il concetto di sorveglianza sanitaria invece ha una sfumatura leggermente diversa, più in particolare viene come: l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sorveglianza sanitaria: per quali aziende è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria deve necessariamente essere attivata per le aziende che presentano lavoratori esposti ad una qualsiasi tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici indipendentemente dal numero di lavoratori e tipologia di contratto.

Ma chi è il soggetto competente che deve gestire e monitorare la sorveglianza sanitaria?

Ancora lui, il medico competente.

Nel concreto dunque, il Medico Competente pone in essere la sorveglianza sanitaria così come definito dal quadro normativo:

“nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa in funzione del rischio che il suo lavoro comporta”.

Ultimo punto da gestire: ogni quanto vanno gestiti i controlli che costituiscono la sorveglianza sanitaria?

La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs. 81/08, ma è il Medico Competente che, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente.

Sorveglianza sanitaria e responsabilità penali

Riguardo al tema connesso con la responsabilità penale, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., considera penalmente rilevante anche la violazione dell’art. 25 comma 1 lett. b in merito alla stesura dei Protocolli Sanitari.

più in particolare dunque il Medico Competente come il datore di lavoro possono incorrere in procedimenti penali nel momento in cui si verifichino le seguenti condizioni:

  • mancato impiego di protocolli specifici calibrati sulla peculiarità del rischio;
  • l’omessa applicazione degli indirizzi scientifici più avanzati per la stesura dei Protocolli Sanitari,
  • il mancato impiego dei quali rende l’esito della sorveglianza sanitaria inutiliter data” (data inutilmente).

 Questo significa dunque che non possono essere presi in considerazione né validati come coerenti ad una buona sorveglianza sanitaria Protocolli che non prendano in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati o che abbiano una compilazione soggettiva.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/la-sorveglianza-sanitaria-protocolli-sanitari-responsabilita-penali-AR-23193/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20230401%2BPuntoSicuro%3A+il+meglio+della+settimana%21&iFromNewsletterID=4857

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