
Sicurezza: l'obbligo a carico del datore di lavoro
Il datore di lavoro è la figura su cui ricade la responsabilità in caso di infortuni se non causati da condotte anomale, atipiche, imprevedibili ed eccezionali che siano causa esclusiva dell’evento dannoso.
La condotta abnorme del lavoratore sarà dunque l’unica causa possibile di interruzione del nesso causale tra prevenzione, protezione dell’imprenditore e l’evento infortunistico.
In generale però il Legislatore valuta il datore di lavoro sempre responsabile in quanto omette di adottare tutte le necessarie misure protettive, incluse quelle che possano causare infortuni derivanti la condotta colposa del lavoratore.
Sicurezza e datore di lavoro: case history
Un dipendente ha citato la società appaltatrice e la società committente a seguito di un infortunio.
Mentre stava movimentando un carroponte durante il sollevamento di lastre da 3200Kg tramite telecomando, il lavoratore è stato colpito da una di esse a causa di un’oscillazione del carico.
Il dipendente stava sostando nella zona di movimentazione e non in quella sicura, delimitata da strisce colorate sul pavimento.
Sia il tribunale che la Corte d’appello hanno respinto la richiesta risarcitoria del collaboratore.
Il ricorso e la decisione finale
Durante il ricorso l’infortunato ha lamentato la mancata vigilanza da parte del datore di lavoro in quanto le misure preventive adottate sono risultate inidonee ad impedire l’accesso del lavoratore nelle aree “ a rischio residuo”.
Sarebbe stato quindi opportuno che il datore di lavoro avesse inserito barriere fisiche o ostacoli che ne impedissero il passaggio.
La sentenza della Suprema Corte ha accolto la richiesta del ricorrente, ritenendo che la sentenza d’appello non abbia rispettato i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.