Radiazioni ionizzanti di origine naturale: gli aggiornamenti normativi
Rocce, terreno, acqua, aria producono radionuclidi primordiali presenti in traccia. Partendo da questo presupposto, è importante comprendere e tener conto delle implicazioni del contatto da radiazioni ionizzanti di origine naturale nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Radiazioni ionizzanti di origine naturale: il quadro legislativo
La cornice normativa del Legislatore è rappresentata dal Decreto Legislativo 101/2020, arricchito da svariati e recenti interventi di approfondimento.
Più in particolare, l’intervento “Radiazioni ionizzanti di origine naturale: la sezione del PAF ed i recenti aggiornamenti normativi”, a cura di Rosabianca Trevisi (Laboratorio Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni – DiMEILA - INAIL Settore Ricerca e Certificazione - Centro Ricerche INAIL – Monteporzio Catone RM), ricorda che, per favorire una corretta applicazione della normativa di radioprotezione, all’interno del Portale Agenti Fisici (PAF) è stata creata la sezione “Radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali”.
La nuova sezione riporta alcuni obiettivi:
- “Rendere disponibile all’utenza (stakeholders) un sistema integrato di strumenti tecnici, formativi e informativi”;
- “Favorire una piena e corretta applicazione della nuova legge sia da parte delle aziende che delle figure di supporto all’esercente/datore di lavoro, e alle figure chiamate a svolgere vigilanza e di controllo”.
Radiazioni ionizzanti di origine naturale: l’impiego dei materiali sul luogo di lavoro
Il titolo IV capo 2 del decreto legislativo 101/2020 ha portato diverse novità rispetto all’uso di materiali contenenti radiazioni ionizzanti di origine naturale.
Prima di tutto, si offre una definizione univoca di taluni materiali.
Il Legislatore parla di NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) definiti come:
“quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico”.
L’articolo 20 poi si sofferma sui campi di applicazione:
Le disposizioni (…)
“si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione e dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’all. II”, che comportano:
- l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale
- la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale”



