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Videosorveglianza post GDPR: norme, obblighi e sanzioni

Videosorveglianza post GDPR: norme, obblighi e sanzioni

La videosorveglianza, che sia a uso privato o pubblico, è sottoposta a regole stringenti volte a tutelare la privacy e le libertà fondamentali delle persone. Ecco tutto quello che c’è da sapere su obblighi, sanzioni e misure di sicurezza a garanzia della riservatezza dei dati per allinearsi ai dettami del GDPR.

La videosorveglianza è consentita a condizione che siano rispettati alcuni principi.

La videosorveglianza deve essere lecita

E' da considerarsi tale se se gli interessi coinvolti sono correttamente bilanciati, oppure se vi è il consenso libero ed espresso da parte delle persone riprese dalle telecamere

L'uso di telecamere è da considerarsi come misura ultima di controllo e cioè idonea soltanto quando altre misure meno invasive si siano rivelate insufficienti, ovvero inattuabili.

In ogni caso, è importante accertarsi che i dati personali raccolti con le riprese siano “pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”.

La videosorveglianza deve avere finalità chiare, prestabilite e legittime.

Ad esempio, il Titolare del trattamento dei dati potrà predisporre sistemi di videosorveglianza solo per specifiche finalità di propria competenza (come il controllo della propria attività) che non potranno essere indicate in modo generico.

A tal proposito, si rammenta che un sistema di videosorveglianza non può avere quale finalità unica la “sicurezza pubblica” trattandosi di finalità di esclusiva potestà dell’autorità giudiziaria ed amministrativa.

L’obbligo di informativa

Primo fra tutti l’obbligo di informativa: gli interessati devono essere sempre informati di stare per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

L’informativa può essere rilasciata mediante il modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Resta inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell’Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

Studio Bini è a vostra disposizione per seguirvi nelle pratiche necessarie per l’installazione della videosorveglianza e per gestire i documenti della privacy.

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