
Cessione del credito: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti su dolo e colpa grave
Come e quando è possibile sanare gli errori commessi nelle comunicazioni per non perdere le agevolazioni? Quali sono i casi, in concreto, di dolo e colpa grave?
A queste domande risponde l’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E/2022.
Cessione del credito, dolo e colpa grave
Partendo dalla considerazione per cui la fattispecie di colpa lieve non rientra tra le casistiche possibili, per comprendere la nozione di dolo si deve fare riferimento al D.lgs. 472/1997 e alla circolare 180 /1998. Sulla base di queste norme, si considera dolosa la violazione diretta consapevolmente all’evasione.
Per quanto riguarda invece la colpa grave, essa si verifica nei casi in cui sia presente imperizia o negligenza del comportamento.
L’Agenzia delle Entrate poi distingue il grado di colpa in base all’attività professionale svolta.
Cessione del credito: esempi di dolo e colpa grave
Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate riporta alcune fattispecie di dolo e colpa grave a titolo esemplificativo:
- Dolo: ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito
- Colpa grave: si verifica quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, ad esempio se l’acquisto dei crediti è eseguito in assenza della documentazione richiesta o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente
Più in particolare, per quanto riguarda le cessioni del credito relative al Superbonus, la responsabilità solidale scatta solo in caso di dolo o colpa grave.
Per gli altri bonus edilizi la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.