
Prestazione energetica: nuovi requisiti per gli edifici
Il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE del 30 maggio 2018, in vigore dall’11 giugno 2020, ha introdotto una serie di modifiche al D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 sul rendimento energetico in edilizia. La finalità è quella di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
Calcolo dei requisiti e della prestazione energetica
Il decreto modifica l’articolo 4 del D.lgs. n. 192/2005 sul calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici. Rimane, come approccio da utilizzare, l’utilizzo di un “edificio di riferimento“per ogni tipologia edilizia e fascia climatica, per determinare i requisiti in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante. Ma introduce nuovi indicatori per l’impatto sulla prestazione energetica degli edifici:
- gli impianti domotici
- i sistemi di controllo da remoto e delle colonnine di ricarica per le auto elettriche
- il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni
- la sicurezza antincendio e antisismica
Cambiano alcune definizioni
Altre modifiche al D.lgs. n. 192/2005 riguardano le definizioni di generatore di calore, sistema tecnico per l’edilizia ed impianto termico. Introducendo nuove definizioni riguardanti il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (Epc), il sistema di automazione e controllo dell’edificio, il sistema o impianto di climatizzazione invernale, i sistemi alternativi ad alta efficienza.
In merito alla definizione di impianto termico, si chiarisce che è un impianto tecnologico destinato non solo ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti ma che può essere destinato anche alla sola produzione di acqua calda sanitaria. E che comprende, oltre ai sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, anche i sistemi di accumulo. Vengono inoltre ricompresi gli impianti di ventilazione all’interno degli impianti termici.
Nuovi requisiti degli edifici
Nella progettazione di nuovi edifici o di interventi di ristrutturazione importante, bisogna tenere in considerazione la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dell’installazione di sistemi ad alta efficienza. Accanto alla classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica, l’edificio sarà valutato anche per la sua “prontezza” all’utilizzo di tecnologie smart.
I requisiti minimi si applicano alla prestazione di edifici nuovi e di edifici esistenti sottoposti a “ristrutturazione importante“. Cioè lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
Rimangono esclusi:
- gli edifici vincolati come beni culturali e paesaggistici;
- gli edifici non influenti energeticamente (quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, ecc.). Questi possono però rientrarvi per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Sistemi di automazione e controllo
Entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo. I nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dovranno essere dotati di dispositivi autoregolanti. Dispositivi che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, se giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.
Regolamento edilizio comunale
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio comunale. Prevedendo che, per il l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio, tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, dovranno obbligatoriamente rispettare i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Decorso inutilmente il termine dei 180 giorni, le regioni applicheranno, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o nelle norme nazionali.
Attestato di prestazione energetica
L’Attestato di prestazione energetica (Ape) andrà aggiornato in caso di sostituzione o nuova installazione di sistemi tecnici per l’edilizia. Bisognerà valutare il corretto dimensionamento e prevedere adeguati strumenti di misurazione e controllo.
È inoltre necessario analizzare la prestazione energetica globale della parte modificata ed eventualmente dell’intero sistema modificato. I risultati devono essere documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio. In modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio dell’Ape.
Portale nazionale dell’Enea
È affidata all’Enea la gestione delle informazioni sulla prestazione energetica degli edifici. Questo avverrà tramite un portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici e lo sportello unico, che fornirà informazioni:
- sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi
- sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione degli edifici da mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
Nuove regole per le sanzioni
Saranno le Regioni e le Province autonome ad assumere competenze sanzionatorie in materia di Ape. Bisognerà presentare alla Regione o Provincia autonoma competente, e non al Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica, nel caso di inadempienza agli obblighi previsti. In caso di omessa dichiarazione da parte dell’acquirente o del conduttore di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’Attestato o in caso di mancata allegazione della copia dell’attestato al contratto di compravendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 3.000 euro ed i 18.000 euro.
Mentre per contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro, che si riduce alla metà se la durata della locazione non eccede i tre anni. Il pagamento della sanzione non esclude l’ulteriore obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Requisiti e competenze di certificatori e installatori
Se finora era sufficiente, per ottenere la qualifica di certificatore energetico, possedere i titoli di studio e i percorsi formativi idonei indicati nel Dpr n. 75/2013, le regole cambiano. D’ora in poi, oltre a questi, i corsi dovranno essere tarati sui nuovi impianti e sistemi che i certificatori si troveranno a valutare.
Un prossimo decreto (che aggiornerà il Dpr 74/2013) stabilirà le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici e le norme sui requisiti dei soggetti responsabili e le regole per l’accreditamento. Con una importante novità: gli impianti termici di piccola taglia, sotto i 70 kW, non saranno sottoposti ad attività ispettiva sull’efficienza energetica.