Nuove norme antincendio per impianti termici, nuovi e già esistenti
La nuova regola tecnica si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto.
Le disposizioni si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per:
- climatizzazione di edifici e ambienti
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani
- lavaggio biancheria e sterilizzazione
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie
Se esistono più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.
Studio Bini offre consulenza e progettazione impianti adeguati alle nuove normative.



