Ecobonus condomini: le detrazioni previste
L'Enea ricorda che gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali beneficiano di una detrazione progressiva.
In particolare:
- gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio ottengono una detrazione fiscale del 70%
- gli stessi interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26 giugno 2015 portano ad una detrazione fiscale del 75%
In questo caso le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e gli interventi avranno un limite massimo di spesa ammissibile pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Infine, se in aggiunta a tali interventi si consegue la riduzione di 1 classe di rischio sismico si ottiene una detrazione fiscale dell’80% mentre se si consegue la riduzione di 2 classi di rischio sismico inferiore si è possibile usufruire della detrazione fiscale dell’85%.
In questo caso le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 e gli interventi avranno un limite massimo di spesa ammissibile pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
La normativa quindi prevede, come già in altre situazioni di detrazione, una gestione fiscale degli eco bonus.
L'area progettazione dello Studio Bini è a disposizione per ogni chiarimento in merito e una valutazione in termini di tempistiche di costi.



