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Divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa

Divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa

Divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate nella «Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore», dell’allegato 2 alla d.g.r. 5656 del 3 ottobre 2016 per le classi di appartenenza "tre stelle" - per i generatori che verranno installati dall’1.10.2018 - e "quattro stelle", per i generatori che verranno installati dall’1.1.2020.

È quanto stabilisce la Regione Lombardia con D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7095 recante "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino Padano 2017".

Dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

La nuova D.g.r. inoltre integra l’allegato alla dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, denominato «Disposizioni per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici - Aggiornamento della disciplina regionale», prevedendo, tra le disposizioni regionali che prevalgono su quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11. Tale disposizione è applicabile anche nell’ipotesi di ristrutturazione rilevante degli edifici, come definita all’art. 2, lett. m), del d.lgs. 28/2011.

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