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Criteri ambientali minimi: modifiche per gli arredi per interni e le nuove regole da seguire

Criteri ambientali minimi: modifiche per gli arredi per interni e le nuove regole da seguire

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce i criteri ambientali minimi non solo per gli arredi per interni, ma anche per l’edilizia e per i prodotti tessili.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il provvedimento dell’11 gennaio scorso, ha adottato il decreto che definisce i criteri ambientali minimi (CAM)per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la fornitura di prodotti tessili.

Il nuovo Decreto sostituisce, di fatto, rispettivamente del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 e del decreto ministeriale del 25 luglio 2011.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione, detto anche PAN GPP e tiene conto di quanto proposto nelle comunicazioni della Commissione Europea Com (2008) 397, recante il “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”.

Criteri ambientali per la fornitura di arredi per interni

Il decreto si compone di due articoli e tre allegati e specifica che i criteri minimi verranno aggiornati, “in base all’eventuale innovazione tecnologica, all’evoluzione del mercato di riferimento nonché ai risultati derivanti dall’applicazione del presente documento.”.

L’allegato 1, definisce i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), infatti, le stazioni appaltanti devono introdurre nei documenti delle procedure in esame le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nell’allegato per almeno il 50% dell’importo a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte.

Il documento, contiene richiami normativi e indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici in merito al corretto espletamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto.

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

L’allegato 2 al decreto definisce i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Il Codice dei contratti (art. 34), stabilisce infatti che le stazioni appaltanti inseriscano nei documenti di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dall’allegato per il 100% del valore a base d’asta.

Nella prima parte del provvedimento vengono definiti, in via generale, suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per la categoria merceologica in questione. Il decreto ripercorre altresì la normativa ambientale e quella a tutela dei diritti dei lavoratori.

La seconda parte, si occupa di elencare i criteri minimi di cui la stazione appaltante deve necessariamente tener conto nella predisposizione dei bandi in questione.

L’allegato è da tenere altresì in considerazione ai fini della corretta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili

L’allegato 3 si occupa dei criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili (es. capi di abbigliamento, dispositivi di protezione individuale etc.).

Secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 , le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara le specifiche tecniche definite nell’allegato 3 per almeno il 50% dell’importo a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti quali elementi tecnici per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte.

I criteri ambientali della sezione “specifiche tecniche” dovranno essere integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella richiesta d’offerta, sia per le gare sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, per almeno il 50% del valore a base d’asta o per importi superiori laddove sia previsto da specifici provvedimenti.

Saturno Laboratorio è a disposizione per valutare la percentuale di CAM nei vostri prodotti.

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