Prodotti alimentari: lotti, etichettatura e sanzioni
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, art 17 - I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed e' apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
L'indicazione del lotto non è richiesta:
- quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
- per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale
- per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
- venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio
- avviati verso organizzazioni di produttori
- raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione
- per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento
- per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²
L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Saturno Laboratorio è a vostra disposizione per ogni chiarimento e per aiutarvi nella gestione dei lotti.



