Amianto e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la Direttiva UE 2023/2668
L'amianto appartiene ormai al passato dell'edilizia e dell'industria, ma il rischio legato alla sua presenza è ancora molto attuale. La sua pericolosità non dipende infatti soltanto dalle attività di bonifica o rimozione. Materiali contenenti amianto possono essere ancora presenti in edifici, impianti e strutture realizzati in passato e possono diventare una fonte di esposizione durante lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione o interventi sugli impianti.
Per questo la tutela dei lavoratori esposti all'amianto continua a essere un tema centrale per la sicurezza sul lavoro.
Negli ultimi anni il quadro normativo europeo è stato ulteriormente rafforzato con la Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la precedente Direttiva 2009/148/CE introducendo nuove disposizioni per la protezione dei lavoratori.
In Italia, la direttiva è stata recepita attraverso il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2026.
Per le imprese questo significa una cosa molto concreta: la gestione del rischio amianto deve essere affrontata con ancora maggiore attenzione.
Perché l'amianto rappresenta ancora un rischio?
L'amianto è stato utilizzato per decenni in numerosi settori grazie alle sue caratteristiche di resistenza al calore, al fuoco e all'usura.
Il problema emerge quando i materiali contenenti amianto vengono danneggiati, manipolati o sottoposti a lavorazioni che possono provocare la dispersione delle fibre nell'aria.
L'inalazione delle fibre può infatti provocare gravi patologie, anche a distanza di molti anni dall'esposizione.
Per questo la normativa sulla sicurezza considera l'amianto un agente cancerogeno e richiede l'adozione di misure specifiche per ridurre il rischio di esposizione.
E il rischio non riguarda esclusivamente chi lavora direttamente sulla rimozione dell'amianto.
Non esiste solo l'esposizione "diretta"
Uno degli aspetti interessanti evidenziati dalla Direttiva 2023/2668 riguarda proprio la necessità di considerare diverse modalità di esposizione.
Possiamo distinguere, in particolare:
- Esposizione attiva: riguarda i lavoratori che intervengono direttamente su amianto o materiali contenenti amianto, per esempio durante attività di bonifica, demolizione, manutenzione o lavorazione.
- Esposizione passiva: riguarda lavoratori che operano nelle vicinanze di chi sta lavorando con materiali contenenti amianto oppure in ambienti nei quali sono presenti materiali deteriorati che possono rilasciare fibre.
- Esposizione secondaria: riguarda invece la possibilità che le fibre vengano trasportate al di fuori dell'ambiente di lavoro, ad esempio attraverso indumenti o capelli dei lavoratori esposti.
Questa distinzione amplia la prospettiva della prevenzione.
Non basta quindi chiedersi:
"Chi sta lavorando sull'amianto?"
Bisogna chiedersi anche:
"Chi potrebbe essere esposto a causa di quell'attività?"
La valutazione del rischio diventa ancora più importante
Per il datore di lavoro il primo passo resta la corretta valutazione dei rischi.
Quando esiste la possibilità che i lavoratori entrino in contatto con amianto o materiali contenenti amianto, è necessario individuare gli scenari di esposizione e adottare misure adeguate per evitare o ridurre al minimo il rischio.
La Direttiva 2023/2668 pone infatti particolare attenzione alla riduzione del numero di lavoratori esposti e della concentrazione di fibre nell'aria.
Questo principio si traduce, sul piano operativo, nella necessità di intervenire già nella fase di pianificazione dei lavori.
Prima di iniziare un'attività di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, quindi, è fondamentale capire se sono presenti materiali contenenti amianto e quali lavorazioni potrebbero danneggiarli.
E se l'amianto viene scoperto durante i lavori?
È uno degli scenari più delicati.
Può infatti accadere che la presenza di amianto non sia stata individuata prima dell'intervento.
In caso di esposizione accidentale, le indicazioni europee prevedono che il lavoro venga interrotto immediatamente, procedendo a una nuova valutazione del rischio prima di riprendere le attività e adottando le necessarie misure di protezione.
È un principio di prevenzione fondamentale:
se emerge un rischio che non era stato previsto, non si continua semplicemente "facendo attenzione".
Si interrompe l'attività, si rivaluta la situazione e si stabilisce come procedere in sicurezza.
Amianto e sicurezza sul lavoro: il nuovo quadro normativo italiano
Il recepimento della Direttiva 2023/2668 ha portato modifiche al D.Lgs. 81/2008, intervenendo anche sulle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dall'amianto.
Il D.Lgs. 213/2025 modifica, tra gli altri, l'articolo 250 del Testo Unico sulla sicurezza, relativo alla notifica prima dell'inizio di determinate attività che possono comportare esposizione all'amianto.
Il nuovo quadro interessa attività come:
- manutenzione;
- ristrutturazione;
- demolizione;
- rimozione di amianto o materiali contenenti amianto;
- smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti;
- bonifica;
- alcune attività estrattive e di scavo.
Per le imprese coinvolte diventa quindi ancora più importante verificare quali obblighi si applicano alla specifica lavorazione prima di iniziare l'intervento.
Anche la misurazione dell'esposizione cambia
Un altro elemento centrale della Direttiva riguarda i valori limite di esposizione.
La direttiva stabilisce, fino al 20 dicembre 2029, un valore limite di 0,01 fibre per cm³, calcolato come media ponderata nel tempo su otto ore. Dal 21 dicembre 2029 il sistema diventerà ulteriormente articolato, con valori limite più stringenti e modalità di misurazione aggiornate.
Il tema delle misurazioni non è quindi un dettaglio tecnico marginale.
È parte integrante di un sistema di prevenzione che deve consentire di conoscere e controllare concretamente il livello di esposizione dei lavoratori.
Formazione e competenze: la prevenzione parte dalle persone
Una normativa più articolata richiede anche competenze adeguate.
Chi lavora in contesti nei quali può essere presente amianto deve sapere:
- riconoscere le situazioni di potenziale rischio;
- comprendere le procedure previste;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione;
- conoscere le modalità di gestione dell'emergenza;
- sapere come comportarsi in caso di presenza inattesa di materiali sospetti.
La formazione diventa quindi uno degli strumenti fondamentali della prevenzione.
Non basta avere una procedura scritta.
Chi deve applicarla deve sapere perché esiste e come utilizzarla correttamente.
Amianto: un rischio che riguarda anche chi non lo cerca
Uno degli aspetti più importanti della normativa è proprio questo.
L'amianto non rappresenta necessariamente un rischio solo per chi svolge una bonifica.
Può diventarlo per un elettricista che interviene su un impianto, per un manutentore, per un'impresa edile impegnata in una ristrutturazione o per un lavoratore che opera in un edificio nel quale sono presenti materiali contenenti amianto.
Per questo la gestione del rischio deve essere preventiva e integrata nella pianificazione delle attività.
La domanda corretta non è soltanto:
"La mia azienda lavora con l'amianto?"
Ma anche:
"Durante le nostre attività potremmo entrare in contatto con materiali contenenti amianto?"
La sicurezza richiede un approccio integrato
La gestione dell'amianto si inserisce in un sistema più ampio di salute e sicurezza sul lavoro.
Valutazione dei rischi, formazione, procedure, organizzazione delle attività, monitoraggio e corretta gestione delle emergenze devono essere considerati come elementi di un unico percorso.
È proprio l'approccio integrato alla sicurezza uno degli aspetti sui quali può essere utile il supporto di un consulente qualificato.
Studio Bini Engineering: sicurezza, consulenza e formazione
Studio Bini Engineering opera nel campo della consulenza in organizzazione aziendale, qualità, ambiente, sicurezza, progettazione e ingegneria integrata, affiancando imprese ed enti nella gestione degli adempimenti e dei processi legati alla sicurezza.
L'attenzione alla sicurezza non può limitarsi al rispetto formale della normativa: deve tradursi in valutazione dei rischi, procedure, formazione e strumenti concreti di prevenzione.
La gestione del rischio amianto è un esempio particolarmente significativo di questo approccio.
Perché quando si parla di amianto, prevenire significa soprattutto conoscere il rischio prima che diventi esposizione.



