Rspp, formazione e limiti di ruolo: qual è il confine tra consulente e dirigente aziendale?
Nel panorama della sicurezza sul lavoro, uno dei temi più delicati riguarda il ruolo e le responsabilità dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nella formazione dei lavoratori: fino a che punto può essere coinvolto e quali limiti non può superare.
In questo contributo per il blog di Studio Bini Engineering approfondiremo il tema, con un’ottica pratica per le imprese e i professionisti della sicurezza, e illustreremo come il nostro studio possa supportare le aziende nel definire chiaramente i ruoli e attuare una formazione conforme ed efficace.
Il quadro normativo di riferimento
Secondo il D.Lgs. 81/2008, all’art. 33, comma 1, lettera d), l’RSPP (e l’eventuale ASPP) ha il compito di proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Questo ruolo è di natura consulenziale nei confronti del datore di lavoro, e non comporta che l’RSPP abbia il compito di erogare o gestire direttamente tutti gli aspetti organizzativi della formazione.
Al contrario, l’obbligo primario di garantire che i lavoratori ricevano formazione adeguata e sufficiente grava sul datore di lavoro e sui dirigenti, ai sensi dell’art. 18, lettera l), in combinato disposto con gli artt. 36 e 37.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ulteriormente chiarito che, tra le responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, rientra esplicitamente la verifica dell’efficacia della formazione nel contesto operativo.
Quando l’RSPP può agire come docente
Una delle questioni più interessanti riguarda la possibilità che l’RSPP possa, nelle opportune condizioni, assumere il ruolo di docente nei corsi di formazione in materia di sicurezza. Il nuovo Accordo del 2025 prevede questa possibilità, a condizione che l’RSPP possegga i requisiti richiesti come formatore.
In altre parole: non è vietato che l’RSPP tenga moduli di formazione, purché ciò avvenga nel rispetto del suo ruolo consulenziale. Non può invece travalicare verso funzioni di tipo organizzativo, decisionale o gestionale relative all’intero processo formativo.
I limiti da non superare: il rischio di “dirigente di fatto”
Un pericolo che può insorgere nella pratica aziendale è che l’RSPP venga investito – anche inconsapevolmente – di funzioni che esulano dal suo ruolo tecnico-consulenziale, andando a svolgere compiti tipici del dirigente:
- organizzare il corso nei suoi aspetti formali e logistici (scegliere la società di formazione, nominare docenti, convocare i partecipanti, curare la documentazione),
- esercitare poteri decisionali su modalità e tempi,
- controllare la partecipazione,
- assumersi ruoli gestionali nella formazione.
Se ciò accade, l’RSPP rischia di diventare una figura di “dirigente di fatto”, con le relative responsabilità – anche penali – in caso di infortunio, malattia professionale o contestazioni relative alla formazione.
Già in alcune pronunce della Corte di Cassazione l’RSPP è stato ritenuto corresponsabile quando la sua condotta (o omissione) ha inciso sulle procedure di formazione o informazione dei lavoratori, se integrata con altri profili di gestione.
Verifica dell’efficacia della formazione: compiti e confini dell’RSPP
L’Accordo del 2025 introduce l’obbligo di verificare l’efficacia della formazione nel corso dell’attività lavorativa.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a valutare se la formazione ha effettivamente generato cambiamenti nei comportamenti e nelle pratiche operative.
Le modalità possibili per tale verifica sono:
- Analisi infortunistica (modello pre-post)
- Questionari (autovalutazione)
- Check list comportamentali osservate sul lavoro
In questo contesto, l’RSPP può intervenire con funzione consulenziale, supportando il datore di lavoro nella progettazione dei modelli (questionari, check list, analisi), ma non può assumersi in autonomia poteri di vigilanza o decisione operativa su comportamenti dei lavoratori nella fase esecutiva.
È importante ribadire che l’attività di verifica è collegata all’obbligo di vigilanza (art. 18, lett. f) del D.Lgs. 81/08) da parte del datore di lavoro; l’RSPP non può sostituirsi a quel ruolo di vigilanza se non su incarico ben definito e senza travalicare il mandato consulenziale
Regole pratiche e consigli operativi
Alla luce delle complessità normative e giurisprudenziali, e dell’evoluzione introdotta dall’Accordo 2025, le aziende e i professionisti della sicurezza dovrebbero adottare alcune buone prassi per evitare rischi:
- Definire formalmente ruoli e compiti — stabilire in contratti o incarichi quali siano le responsabilità spettanti all’RSPP e quali restino esclusivamente del datore di lavoro o dei dirigenti.
- Non far “organizzare” all’RSPP l’intero sistema formativo, se non nel suo aspetto tecnico-consulenziale: la selezione dei docenti, la logistica, il coordinamento non devono travalicare il suo ruolo.
- Consentire all’RSPP di essere docente, se in possesso dei requisiti e se il corso lo consente, ma non attribuirgli poteri decisionali sull’intero corso.
- Prevedere formalmente il coinvolgimento dell’RSPP nella verifica dell’efficacia, come consulente nella definizione di strumenti (check list, questionari), ma non come unico attore della valutazione operativa.
- Tenere una traccia documentale chiara di chi ha fatto che cosa: contratti, incarichi, protocolli operativi, verifiche effettuate, risultati: tutto ciò è fondamentale in caso di contenzioso.
- Affidarsi a consulenza esperta per analisi del rischio, progettazione formativa e verifica di efficacia, soprattutto in realtà complesse o a rischio elevato.
Perché è importante avere chiarezza del ruolo
Una confusione nella distribuzione dei compiti può esporre l’RSPP a responsabilità penali di omissione o gestione impropria, così come può svincolare il datore di lavoro dal concorrere pienamente ai propri obblighi. La Corte di Cassazione ha già condannato casi in cui l’RSPP – insieme ad altri soggetti – è risultato corresponsabile per una formazione inadeguata o mal strutturata.
Al contrario, una collaborazione ben disciplinata tra datore di lavoro, dirigenti e RSPP, con ruoli distinti e complementari, consente:
- la conformità normativa e una migliore difesa in caso di ispezione o contenzioso
- una formazione più efficace, perché progettata da chi conosce i rischi aziendali e validata da chi tiene la vigilanza
- una maggiore consapevolezza nei lavoratori e nei dirigenti sui propri obblighi e responsabilità
Il contributo di Studio Bini Engineering
In Studio Bini Engineering offriamo formazione specifica e consulenza per la gestione del ruolo RSPP/ASPP, con particolare attenzione alla progettazione documentale, alla verifica dell’efficacia e alla definizione dei confini operativi. Possiamo affiancare le aziende nei seguenti ambiti:
- Stesura e revisione di incarichi formali a RSPP / ASPP
- Progettazione dei percorsi formativi, con coinvolgimento tecnico del RSPP
- Supporto nella selezione e gestione dei docenti
- Definizione di strumenti di controllo e verifica (questionari, check list, modelli pre-post)
- Assistenza nella mappatura delle responsabilità e nella redazione di protocolli interni
- Affiancamento in fase di audit, ispezioni o contenziosi relativi alla formazione
In sintesi: aiutiamo le aziende a tradurre in pratica le prescrizioni normative e giurisprudenziali, garantendo che ogni soggetto aziendale operi entro i limiti che la legge impone, ma con la massima efficacia nella sicurezza.



