
Prevenzione incendi e valutazione dei rischi: le novità normative
La prevenzione incendi è stato argomento al centro di importanti cambiamenti nel corso degli ultimi due anni. La principale novità normativa si riferisce all’abolizione del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
La normativa sulla prevenzione incendi è stata poi arricchita da tre decreti ministeriali del 2021:
- “decreto Controlli” entrato parzialmente in vigore il 25 settembre 2022 a causa delle proroghe/modifiche operate dal DM 15 settembre 2022;
- Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021: è il “decreto GSA”, entrato in vigore il 4 ottobre 2022;
- Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021: è il “decreto Minicodice” entrato in vigore il 29 ottobre 2022.
Prevenzione incendi e valutazione del rischio: i vantaggi dei tre nuovi decreti
Il principale vantaggio della nuova normativa si potrebbe identificare nel Decreto Minicode, che offre strumenti nuovi e più performanti per valutare i rischi di incendio.
Il codice di Prevenzione Incendi è lo strumento a cui oggi ci si affida completamente ed è stato ampliato, con l'avvento del decreto 3 settembre 2021, a tutta un'altra serie di attività alle quali prima non si applicava.
Il rischio più importante di cui tenere conto in questa fase di transizione è comprendere quale sia lo strumento migliore per valutare il rischio di incendio: L'articolo 3 del “decreto Minicodice” prevede che la valutazione si faccia o secondo la regola tecnica di Prevenzione Incendi, quando esistente, oppure si passa ad una valutazione per capire se l'attività è a basso rischio di incendio oppure no. Resta l'ultima opzione che è quella di applicare direttamente il Codice di Prevenzione Incendi.
È importante poi sottolineare quanto il DM 3 settembre 2021 abbia molto semplificato la valutazione rischio incendi per attività a rischio basso, ma serve sempre considerare che i cantieri mobili o temporanei sono esentati da questa norma in quanto già assoggettati al titolo IV del decreto legislativo 81.
Ma quali sono le attività a basso rischio?
Sono tutte quelle attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, quindi non soggette al DPR 151 del 2011, non devono essere dotate di una regola tecnica specifica e devono avere un tasso di affollamento inferiore a 100 presenze, dove per presenze intendiamo sia i dipendenti che gli utenti esterni. Devono avere dimensione in superficie inferiore a 1000 metri quadrati, carichi di incendio non importanti, quindi inferiori a 900 MJ/m2 oltre che il rispetto di altri vincoli. Ad esempio non devono essere presenti sostanze infiammabili e neanche lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.