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Rischio microclimatico: le nuove indicazioni operative

Rischio microclimatico: le nuove indicazioni operative

Il quadro normativo è identificato nel Decreto Legislativo 81/2008; più in particolare l’articolo 181. Proprio tra queste righe si parla del rischio di esposizione da agenti fisici in relazione ad agenti connessi al rischio microclimatico.

L’articolo 28 del Decreto poi si sofferma sullo strumento concreto di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione per il rischio microclima: si tratta del documento di valutazione del rischio.

Rischio agenti fisici: indicazioni operative per la prevenzione

È di qualche giorno fa il webinar “Rischio microclima”, tenuto da Regione Toscana in collaborazione con INAIL.

Primo punto importante: nel caso in cui il rischio microclima non sia giustificabile, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 81/2008, ha

“l’obbligo sanzionabile e non delegabile della valutazione del rischio microclima e dell’elaborazione del documento”.

Sempre seguendo la normativa, il datore di lavoro dovrà provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda il microclima in particolare, detti ambienti dovranno avere una temperatura adeguata all’organismo umano, tenendo conto anche degli sforzi eseguiti dai lavoratori.

Particolare attenzione anche per la regolazione di impianti di areazione: il datore di lavoro dovrà accertarsi che non si creino correnti d’aria fastidiosi per i lavoratori, senza dimenticare di tenere sempre aggiornati i controlli sugli impianti.

Sono stati stabiliti dal Decreto diversi “indici di comfort”, la cui non applicabilità costituisce già di per sé una condizione di criticità e di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare soggetti in condizione di suscettibilità individuale.

È sempre bene ricordare che il quadro normativo dice che la valutazione del rischio va eseguita quando la realizzazione di condizioni di comfort nell’ambiente in esame risulta realisticamente perseguibile, definendo così gli “ambienti moderabili”.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/valutazione-dei-rischi-C-59/valutazione-del-rischio-microclimatico-obblighi-contenuti-del-dvr-AR-22547/

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