Mancato controllo: le responsabilità del preposto
Un lavoratore infortunato mentre utilizzava un macchinario non perfettamente funzionante.
La responsabilità dell’accaduto è stata riconosciuta come del preposto, condannato dopo il ricorso dal Tribunale della Corte d’Appello per non aver svolto la sua attività di vigilanza.
L’obbligo di vigilare in assenza del datore di lavoro da parte del preposto è sancita dall’art. 19 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008 in cui si legge che:
"segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta".
Questo significa dunque che il preposto non può limitarsi ad attendere segnalazioni di malfunzionamento da parte dei lavoratori ma che deve attuare una vigilanza attiva e costante per evitare di incorrere nelle casistiche del mancato controllo.
L’unico caso in cui il ricorso del preposto ed il sollevamento da ogni responsabilità potrebbe essere validato è quello per cui il malfunzionamento del macchinario sia talmente recente ed improvviso da poter essere sfuggito al controllo costante.
Il caso: la sentenza di cui abbiamo parlato si riferisce ad un caso specifico
Una lavoratrice ha tentato di risolvere il malfunzionamento di un macchinario inserendo un dito nel meccanismo, provocandosi così un serio schiacciamento.
Il preposto ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza di lesioni gravi a cui era stato condannato.
Nonostante le motivazioni, i verbali e le dichiarazioni dei manutentori portati a sostegno della tesi del preposto, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
La motivazione si rifà a quanto indicato dalla previsione di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008.
Qui si definisce il preposto come è colui che "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
FONTE: Sulla responsabilità del preposto per il mancato controllo (PuntoSicuro)



