Carrelli con dispositivi sollevamento carichi sospesi: le verifiche di scurezza
Quando si adottano attrezzature intercambiabili per far acquisire ad alcuni dispositivi la funzione di sollevamento carichi sospesi, essi devono rientrare nella categoria degli apparecchi di sollevamento mobili.
Quali verifiche adottare in caso di presenza attrezzature intercambiabili?
Tutte le indicazioni sono state fornite da INAIL nel documento dell’aprile 2021 “Apparecchi di sollevamento materiali”.
In questo report si trovano tutti i riferimenti del quadro normativo oltre che le varie fasi da seguire per la prima verifica periodica.
Le fasi della prima verifica periodica
Prima di tutto, nel caso in cui il datore di lavoro decida di assemblare il dispositivo di sollevamento con diversi carrelli, dovrà comunicare ciascun accoppiamento (carrello-dispositivo) messo in servizio.
A ciascun componente verrà assegnata una matricola.
La periodicità delle verifiche andrà ad essere cadenzata in base alla data di messa in servizio di ciascun componente.
Per quanto riguarda i carrelli poi, nello specifico la circolare n 30 del 24 dicembre 2012 chiarisce che:
- Il fabbricante del carrello lo mette sul mercato dotandolo anche di prolunga, marchiata CE. Sarà cura del fabbricante indicare tra le possibili funzioni anche il sollevamento di carichi sospesi
- Se il fabbricante del carrello è diverso da quello del dispositivo di sollevamento carichi sospesi o se il fabbricante è lo stesso ma i due componenti sono acquistati in tempi diversi, il dispositivo rientra a tutti gli effetti nella categoria delle attrezzature intercambiabili. In questi casi dunque si dovranno seguire tutte le procedure previste dalla direttiva macchine
- L’utilizzatore assembla il carrello e il dispositivo sollevamento carichi sospesi: l’utilizzatore si configura come fabbricante, con gli obblighi derivanti e previsti dalla direttiva macchine



