
Decreti controllo e formazione per l’antincendio: la circolare dei Vigili del Fuoco
Con la circolare 14804 del 6 ottobre 2021, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha riportato i primi chiarimenti sul cosiddetto “decreto controlli”.
Il decreto è stato così chiamato in quanto stabilisce i criteri generali da seguire per effettuare controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.
Non solo: il “Decreto controlli” ha anche reso note le caratteristiche e le procedure generali per qualificare tecnici manutentori.
Prima di addentrarci nei contenuti della circolare, è bene ricordare che il decreto andrà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 25 settembre 2022.
I requisiti dei docenti
La circolare chiarisce che sono individuati tre diversi tipi di docenti qualificati: quelli per la sola parte teorica, quelli per la sola parte pratica o quelli per entrambe le sezioni.
I requisiti da possedere e certificare tramite documentazione per essere riconosciuti come docenti qualificati per la parte pratica sono:
- Documentata esperienza per la parte teorica in materia di manutenzione antincendio, con almeno 45 ore di formazione erogata e con esperienza pratica almeno triennale;
- Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, manutenzione o installazione di presidi antincendio con almeno 45 ore di formazione erogata ed esperienza dimostrabile almeno triennale;
- Responsabili tecnici di imprese abilitate dal DM 37/2008 art 3 comma 1 che svolgono attività di manutenzione presidi antincendio. Anche in questo caso saranno necessarie 45 ore di formazione erogata ed esperienza almeno triennale
- Progettista di apparecchiature con esperienza comprovata almeno quinquennale, redazione di almeno un progetto esclusivo su quel presidio oltre alle 45 ore di formazione erogate.
Per i docenti della parte pratica invece, si dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- esperienza documentabile come docenti in materia antincendio nel settore della manutenzione sul presidio oggetto del corso di formazione. Sono inoltre necessarie almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni.
- Documentata esperienza continuativa con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni o con esperienza almeno triennale come tecnico manutentore con la qualifica di operaio specializzato o equivalente nella produzione, manutenzione o installazione oggetto del corso di formazione.
- Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, installazione, manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente alla attrezzatura oggetto del corso almeno triennale nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio e con almeno trentacinque ore di formazione erogata.
In alternativa alle ore di formazione erogata richieste, è ritenuto valido per i docenti sia di parte pratica che teorica un percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (ad esempio il corso formazione dei docenti).
Formazione in videoconferenza
Leggendo la circolare, si chiariscono infine i requisiti e le possibilità di seguire corsi di formazione in video conferenza.
Si chiarisce infatti che solo per la parte di formazione teorica ci si può avvalere della videoconferenza, grazie alla condivisione di materiali e contenuti.
La parte di formazione pratica non prevede invece, in nessun caso, la modalità a distanza.