Sicurezza antincendio: il nuovo decreto per i luoghi di lavoro
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n 81 del 9 aprile 2008) , specifica al comma 3 che i Ministri dell’Interno, del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottano uno o più decreti nei quali saranno definiti i criteri necessari ad individuare.
- Le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso so verifichi;
- Misure precauzionali di esercizio;
- Metodi di controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio;
- Criteri per gestione delle emergenze
In linea con quanto espresso dal comma 3 del Testo Unico, è arrivato il decreto del Ministro dell’Interno del 2 settembre 2021.
Il decreto, elaborato in collaborazione con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha delineato i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il decreto rappresenta il secondo passo di allineamento normativo, dopo l’emanazione del “codice di prevenzione incendi” del decreto del 3 agosto 2015.
Campi di applicazione del nuovo decreto prevenzione incendi sui luoghi di lavoro
Il Decreto entrerà ufficialmente in vigore dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (avvenuta il 4 ottobre 2021).
I principali aspetti trattati dalla nuova normativa sono:
- gestione della sicurezza antincendio in esercizio di emergenza
- segnalazione degli obblighi legati ad informazione e formazione dei lavoratori
- indicazioni per gli addetti ai servizi antincendio
- requisiti dei docenti
- aspetti transitori riguardanti il pregresso aggiornamento
Il decreto, in particolare, sottolinea l’importanza da parte del datore di lavoro di gestire ed adottare le corrette misure necessarie alla prevenzione e alla gestione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro sia in esercizio che in emergenza.
Risulta inoltre fondamentale che il datore di lavoro predisponga un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano nelle casistiche del comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, anche se rimane naturalmente d’obbligo dotarsi di tutte le misure necessarie, siano esse organizzative o gestionali, da adottare in caso di incendio.
Interessante infine notare come l’informazione e la formazione debbano necessariamente essere aderenti e debbano basarsi sulla valutazione dei rischi, che dovrà essere consegnata al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate costantemente ogni volta in cui si verifichi un mutamento delle condizioni e della valutazione stessa.



