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Amministratore di condominio: responsabilità in caso di infortuni

Amministratore di condominio: responsabilità in caso di infortuni

La responsabilità, in quanto committente, dell’amministratore di condominio per la morte di un dipendente dell’impresa appaltatrice precipitato a terra durante i lavori di ristrutturazione di una facciata.

La Corte, con Cassazione Penale, Sez.III, 3 luglio 2019 n.29068 ha confermato la condanna di un amministratore di condominio per omicidio colposo: “per avere, quale capo condominio dell’edificio e, quindi, committente dei lavori di rifacimento della facciata di tale condominio, omettendo di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, in particolare per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, causato la morte di S.S., dipendente dell’impresa aggiudicataria dei lavori, che era precipitato a terra dall’altezza del 2° - 3° piano, nell’atto di scendere dal ponteggio metallico”.

Nel precedente grado di giudizio, la Corte d’Appello aveva confermato “raggiunta la prova della conclusione del contratto d’appalto, relativo al rifacimento della facciata dell’edificio eretto in condominio e amministrato dal ricorrente e l’affidamento dei relativi lavori, con la conseguente ravvisabilità della veste di committente dell’imputato medesimo, da cui è stata fatta discendere la sua responsabilità nella causazione dell’infortunio, per colpa in eligendo e in vigilando.”

La Corte ha confermato la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei anni in favore delle parti civili.

Condanna di un amministratore di condominio che non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice che ha provocato un incendio interessando il piano mansardato ed il tetto del condominio – REATO DI INCENDIO COLPOSO

La Corte, in Cassazione Penale, Sez.IV, 21 settembre 2017 n.43500, ha confermato la condanna penale nei confronti del titolare dell’impresa artigiana M.G.A. e dell’amministratore del condominio e committente, C.P., come responsabili del delitto di incendio colposo che il 21 giugno 2016 aveva interessato la mansarda ed il tetto del condominio con conseguente danno a diverse abitazioni dei piani inferiori.

Nello specifico, ad M.G.A era stato imputato della mancata adozione di sistemi di sicurezza antincendio durante i lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai sul tetto, commissionati a lui ed eseguiti dallo stesso, avendo posto della guaina catramata con il cannello collegato alla bombola di gas propano, creando surriscaldamento, senza mezzi antincendio come estintori.

Invece, a C.P. era stato colpevolizzato di aver assegnato l’incarico senza verificarne l’idoneità tecnico-professionale di M.G.A., violando l’art. 90, comma 9 lett.a, e All.XVII del D.Lgs.n.81/2008, non avendo acquisito la documentazione relativa alla conformità alle normative antiinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione, né attestati inerenti la formazione di M.G.A e del DURC.

I Giudici, dalla ricostruzione, erano arrivati alla conclusione che “le fiamme fossero state causate da un uso maldestro del cannello a fiamma libera, che il M.G.A. stava adoperando sul tetto fin dal mattino, unitamente a materiale infiammabile quali sono le guaine bituminose.”

Per quanto riguarda l’amministratore di condominio, la Cassazione precisa che, oltre ai lavori menzionati nel preventivo, era stato affidato all’impresa, in modo non formale, un ulteriore intervento nei pressi dell’ascensore per rimediare alle abbondanti infiltrazioni. Dunque “dal conferimento di tale incarico scaturiva quindi l’obbligo di accertare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato.”

C.P., sia come amministratore e sia come committente, avrebbe dovuto verificare le competenze della persona incaricata e le dotazioni di prevenzione da usare durante i lavori, garantendo, quindi, la sicurezza e conservazione dei beni comuni.

La sentenza ricorda così che “già questa Corte si è pronunciata nel senso che l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del Condominio è tenuto, quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell’Impresa appaltatrice (Sez.3, n.42347 del 18/9/2013, Rv.257276), essendo titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art.1130 cod.civ. (Sez.4, n.39959 del 23/9/2009, Rv.245317): non rileva pertanto - per quanto concerne l’incendio riconducibile a colpa del M.G.A. - che lo stesso si sia sviluppato su una parte comune dell’edificio condominiale ovvero su un bene appartenente al singolo condomino, accessibile dalla parte comune.”

Infine, l’imputato, consapevole che i lavori da eseguire comportavano l’uso di materiale infiammabile, avrebbe dovuto provvedere per tutelare le parti esposte al pericolo. Questo suo comportamento, perciò, ebbe un ruolo causalmente incidente sull’incendio.

Responsabilità di un amministratore di condominio per la morte di un operario precipitato da un terrazzo condominiale. Lavori a basso costo, affidati in modo informale e due operai disoccupati senza prima verificarne l’idoneità tecnico-professionale

La Cassazione Penale, Sez.IV, 21 settembre 2017 n.43452, ha confermato la responsabilità dell’amministratore di condominio G.C. per aver causato la morte dell’operaio L.A., deceduto il 2 agosto 2010 dopo essere precipitato al suolo dal terrazzo del condominio a causa della mancanza di allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall’alto e per mancanza di impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.

La Suprema Corte ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello la quale, ha dichiarato G.C. responsabile del fatto-reato e conseguentemente lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

In conclusione, questo caso dimostra come G.C doveva avere l’obbligo di verificare a scopo preventivo antinfortunistico le modalità ed i mezzi di lavoro, in quanto il lavoro era stato assegnato informalmente a due operai disoccupati e non ad un’impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese.

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