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Sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione

Sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione

Come noto la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione è normata dal Decreto Ministeriale n. 246 del 16/05/1987. Tale regola tecnica detta indicazioni antincendio che interessano un vastissimo numero di fabbricati di civile abitazione, di nuova realizzazione ed esistenti, di altezza antincendio superiore a 12 metri.

Sostanzialmente immutato dal 1987, tale disposto normativo ha recentemente subito un’importante integrazione con la promulgazione, sulla G.U. n. 30 del 05.02.2019, del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019.

Il DM 25/01/2019

Il nuovo decreto è stato promulgato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno in considerazione “dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili”

Si è infatti ritenuto necessario integrare la normativa vigente per gli alti fabbricati di civile abitazione con idonee misure gestionali commisurate al livello di rischio incendio e con l'indicazione esplicita degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.

Il DM 25.01.2019 dispone che i fabbricati di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, debbano avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse.

Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:

  • limitare la probabilità di propagazione di un eventuale incendio originatosi all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che si propaghino e sviluppino in senso orizzontale e/o verticale
  • limitare la probabilità d’incendio di una facciata e la successiva propagazione dell’incendio stesso a causa di un innesco avente origine esterna, come ad esempio un incendio che si trasmetta da un edificio adiacente oppure un incendio a livello stradale alla base dell'edificio
  • evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata, quali frammenti di vetro o di altre parti che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso

Il responsabile dell’attività “ condominio” deve prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio; è tenuto a pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio, a informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Per ogni chiarimento non esitate a contattare lo Studio Bini engineering srl.

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