Lavoro intermittente o a chiamata
Il lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata o job on call, è una tipologia di lavoro in cui il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per eseguire delle attività in modo non continuativo, anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno.
Alla luce di quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 si evince che il lavoratore assunto mediante contratto a chiamata viene considerato come un lavoratore in quanto non importa la tipologia contrattuale, è sufficiente che il soggetto in questione svolga un’attività nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro.
Di conseguenza, il titolare dell’impresa che assume il lavoratore mediante contratto a chiamata, in quanto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, viene considerato come datore di lavoro. Questo vale anche per i titolari di imprese familiari o individuali che decidano di assumere dei lavoratori (anche dei familiari) indipendentemente dalla tipologia contrattuale e che quindi non sono configurabili come collaboratori familiari.
Pertanto, anche nel caso di un lavoro a chiamata di soli 2/3 giorni all’anno, il soggetto il questione è considerato come lavoratore e quindi si “attivano” tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
Tra gli obblighi spettanti al datore di lavoro, stabiliti dagli articoli 17 e 18 del D.lgs. 81/08, troviamo:
- Valutare tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)
- Nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- Designare la squadra di emergenza (primo soccorso e antincendio)
- Fornire ai lavoratori i DPI necessari e idonei
Studio Bini è a disposizione per creare la documentazione necessaria e per accompagnarvi nel percorso.



