Rischi di esplosione: la valutazione e gli obblighi dei datori di lavoro
Il D.lgs. 81/2008 nel Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive), e con riferimento agli allegati L e XLIX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e si apre con l’art. 287, ovvero il campo d’applicazione.
In particolare, il Titolo si applica "a tutti i luoghi di lavoro ove possono essere presenti atmosfere esplosive dovute a gas/vapori/nebbie e/o polveri, anche nei lavori in sotterraneo, ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base d’indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente".
Mentre, invece, non si applica:
- alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse
- all'uso di apparecchi a gas di cui al D. P. R. 15 novembre 1996, n. 661
- alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili
- alle industrie estrattive cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
- all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi”; il titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Studio Bini si propone come consulente per valutare le vostre esigenze in materia e per redigere un documento che possa prevedere e prevenire tutti i possibili rischi della vostra attività.



