Vendita di prodotti non preimballati - Allergeni e sanzioni
Vendita di prodotti non preimballati - Allergeni e sanzioni (art. 19 del D.Lgs. 231/17)
I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, sui cui devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
- la denominazione dell'alimento
- l'elenco degli ingredienti
Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento (elenco allergeni). Tali indicazioni devono essere fornite, in modo che siano riconducibili a ciascun alimento somministrato, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale.
Si ricorda in particolare che deve essere apposto sul l'avviso della possibile presenza delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, da tenere bene in vista.
L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. L'operatore del settore alimentare che omette l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
Saturno Laboratorio è a vostra disposizione per aiutarvi a redigere il vostro menù secondo norme vigenti.



