Preposto e sicurezza sul lavoro: cosa ci insegnano le sentenze del primo semestre 2026
Chi è il preposto? A prima vista, la risposta sembra semplice: è la persona che, nell'organizzazione aziendale, sovrintende all'attività lavorativa e vigila sul rispetto delle disposizioni di sicurezza. Ma cosa significa, concretamente, vigilare?
E soprattutto: quali responsabilità può avere un preposto quando una prassi pericolosa viene tollerata, quando un lavoratore non è adeguatamente formato o quando una situazione di rischio non viene segnalata?
Alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione aiutano a fare chiarezza.
PuntoSicuro ha raccolto quattro sentenze particolarmente significative emesse nel primo semestre del 2026, che riguardano proprio la posizione del preposto e il rapporto tra vigilanza, formazione, segnalazione dei pericoli e organizzazione aziendale.
Non si tratta quindi soltanto di questioni giuridiche.
Sono pronunce che possono offrire alle aziende spunti molto concreti su come organizzare e gestire la sicurezza sul lavoro.
Il preposto non deve tollerare le prassi pericolose
La prima sentenza analizzata è la Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5357 del 10 febbraio 2026.
Il caso riguardava un impianto industriale nel quale si verificavano da giorni problemi di riavvolgimento di un nastro.
Per velocizzare gli interventi e ridurre i tempi di fermo, erano state rimosse alcune protezioni antinfortunistiche della macchina. La situazione era conosciuta dai responsabili del reparto, ma non erano state impartite procedure specifiche per intervenire in sicurezza. Un lavoratore era poi rimasto coinvolto in un grave infortunio.
La Cassazione ha confermato la responsabilità dell'azienda, evidenziando anche il comportamento dei preposti.
Il punto fondamentale è molto chiaro: non si può trasformare una prassi pericolosa in una procedura “accettata” semplicemente perché viene utilizzata abitualmente.
Se un'attività viene svolta in condizioni non sicure, il ruolo del preposto comprende anche l'obbligo di intervenire.
Il fatto che “si sia sempre fatto così” non trasforma una pratica rischiosa in una pratica sicura.
Il collega esperto non sostituisce la formazione
Una seconda pronuncia, la Cassazione Penale, Sez. IV, n. 6799 del 19 febbraio 2026, affronta un tema particolarmente importante: la formazione dei lavoratori.
Nel caso esaminato, un lavoratore utilizzava un caricatore idraulico senza avere l'abilitazione prevista. Prima dell'infortunio aveva ricevuto istruzioni da un collega sull'utilizzo del mezzo.
La Cassazione ha ribadito che le istruzioni ricevute informalmente da un collega non possono essere equiparate alla formazione e all'addestramento previsti dalla normativa.
E qui è importante distinguere tre concetti:
- informazione, cioè la trasmissione di conoscenze utili a individuare e gestire i rischi;
- formazione, cioè il processo attraverso il quale vengono acquisite conoscenze e competenze per lavorare in sicurezza;
- addestramento, cioè l'apprendimento pratico dell'uso corretto di attrezzature, macchine, dispositivi e procedure.
Sono attività diverse.
E una non sostituisce automaticamente l'altra.
Per un'azienda questo significa che l'affiancamento di un lavoratore esperto può certamente avere un valore operativo, ma non può essere utilizzato come sostituto della formazione e dell'addestramento obbligatori.
E se il preposto è assente?
La terza pronuncia affronta un'altra situazione molto concreta.
La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 12349 del 2 aprile 2026 riguarda un infortunio mortale avvenuto in cantiere durante alcune operazioni di sollevamento e posa.
Nel caso esaminato, il capocantiere individuato come preposto era assente.
La Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per non avere previsto una sostituzione del capocantiere o, in alternativa, una diversa organizzazione della vigilanza durante la sua assenza.
Il principio che emerge è particolarmente interessante per le aziende: la sicurezza non può dipendere dalla presenza occasionale di una singola persona.
Se una figura con compiti di vigilanza non è presente, l'organizzazione deve prevedere come garantire comunque la supervisione necessaria.
Questo è un aspetto che diventa ancora più importante nei cantieri, nei turni di lavoro, nelle attività distribuite su più sedi o nelle organizzazioni in cui le assenze possono modificare temporaneamente la struttura operativa.
Il preposto deve segnalare i pericoli
La quarta sentenza, Cassazione Penale, Sez. III, n. 7096 del 23 febbraio 2026, riguarda invece un contesto caratterizzato dalla presenza di più imprese e quindi da possibili rischi interferenziali.
Nel caso analizzato, un preposto non era direttamente responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, ma aveva comunque rilevato una situazione di pericolo che avrebbe dovuto essere segnalata agli altri referenti del cantiere.
La cassazione ha confermato la responsabilità del preposto proprio per la mancata segnalazione.
Il principio è importante perché chiarisce che il fatto di non essere direttamente responsabili di una determinata misura di sicurezza non significa necessariamente essere esonerati dal dovere di segnalare una situazione pericolosa di cui si è a conoscenza.
Ancora di più quando il rischio può coinvolgere anche lavoratori appartenenti ad altre imprese.
Quattro sentenze, un messaggio comune
Le quattro pronunce affrontano situazioni diverse, ma permettono di individuare alcuni elementi ricorrenti.
Il preposto deve:
vigilare.
Intervenire.
Segnalare.
Impedire, quando ne ha il dovere e la possibilità, che vengano mantenute prassi pericolose.
E deve farlo all'interno di un'organizzazione nella quale ruoli, responsabilità e procedure siano realmente definiti.
Il ruolo del preposto, quindi, non può essere interpretato come una semplice attribuzione formale.
Non basta avere un nominativo inserito nell'organigramma della sicurezza.
Occorre che la persona individuata abbia compiti chiari, formazione adeguata, consapevolezza delle proprie responsabilità e reali condizioni per svolgere il proprio ruolo.
Il preposto non lavora da solo
Un altro elemento che emerge dalle sentenze è che la responsabilità in materia di sicurezza non può essere letta isolando una singola figura.
Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e altri soggetti del sistema di prevenzione hanno ruoli diversi, ma inseriti all'interno di un'organizzazione complessiva.
La Cassazione, nella sentenza del 19 febbraio 2026, ha inoltre ricordato che gli obblighi del preposto non vengono meno semplicemente perché esistono altri soggetti con obblighi di sicurezza concorrenti.
Questo è un passaggio importante anche dal punto di vista organizzativo.
La presenza di un responsabile superiore non significa che il preposto possa ignorare una situazione di pericolo che rientra nei propri compiti.
Allo stesso tempo, individuare un preposto non significa trasferire automaticamente su quella persona tutti gli obblighi di sicurezza dell'azienda.
Preposto: dalla nomina alla gestione concreta
Per le aziende, quindi, la domanda non dovrebbe essere soltanto: “Abbiamo nominato i preposti?”
Sarebbe più utile chiedersi:
- I preposti conoscono realmente i propri compiti?
- Hanno ricevuto la formazione prevista?
- Sanno quando devono intervenire?
- Esistono procedure per gestire le situazioni pericolose?
- Cosa succede quando il preposto è assente?
- Le segnalazioni dei rischi vengono raccolte e gestite?
- Nei cantieri con più imprese sono chiari i meccanismi di comunicazione?
- Le prassi operative vengono periodicamente verificate?
- Formazione e addestramento sono documentati e aggiornati?
Sono domande organizzative prima ancora che burocratiche.
Ed è proprio questo il punto.
La sicurezza non può essere solo sulla carta
Le sentenze del primo semestre 2026 mostrano ancora una volta quanto sia importante che il sistema di sicurezza aziendale sia coerente con quello che accade realmente nei luoghi di lavoro.
Una procedura perfettamente scritta non serve a molto se sul campo viene utilizzata una prassi diversa.
Una nomina formale del preposto non è sufficiente se la persona non sa quali siano le proprie responsabilità.
Un corso non basta se non è accompagnato, quando previsto, dall'addestramento pratico.
E una situazione di pericolo non diventa meno grave perché appartiene formalmente alla responsabilità di qualcun altro.
La prevenzione funziona quando organizzazione, formazione, vigilanza e comunicazione lavorano insieme.
Il supporto di Studio Bini Engineering
Studio Bini Engineering affianca le aziende nella gestione della sicurezza sul lavoro e nella formazione, con percorsi rivolti a lavoratori e figure del sistema di prevenzione. Sul sito sono disponibili corsi dedicati alla formazione dei lavoratori e diversi percorsi di aggiornamento in materia di sicurezza.
Perché una buona organizzazione della sicurezza non dovrebbe limitarsi a individuare chi è responsabile.
Dovrebbe mettere ogni persona nelle condizioni di sapere cosa fare, quando farlo e come intervenire.


