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Rischio agenti biologici: la nuova classificazione

Rischio agenti biologici: la nuova classificazione

L’iter legislativo che identifica il rischio agenti biologici è molto complesso e in continuo divenire.

L’ultima importante novità è costituita dalla modifica di tre allegati del D.Lgs 81/2008, che da sempre rappresenta il riferimento normativo del settore.

La modifica è giunta dopo un grande lavoro di concerto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Tutti questi soggetti hanno adottato il Decreto del 27 dicembre 2021, che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE del 24 ottobre 2019.

Le modifiche degli allegati portano importanti aggiornamenti in due particolari ambiti:

  • le attività più a rischio
  • la classificazione degli agenti biologici

Rischio agenti biologici: le attività a rischio

Con il Decreto del 27 dicembre 2021, più in particolare nell’allegato XLIV, si amplia l’elenco delle attività lavorative esposte a rischio biologico.

L’elenco presente in allegato si declina così:

  • Attività in industrie alimentari
  • Attività nell’agricoltura
  • Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
  • Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
  • Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
  • Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
  • Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.

L’allegato XLVI e la classificazione degli agenti biologici

La seconda importante modifica viene integrata nell’ allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati).

Secondo quanto si legge nel testo, si rende necessario un ampliamento della classificazione degli agenti biologici in quanto

“sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo”.

Non solo, nella compilazione dell’elenco di agenti biologici classificati “non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati”.

L’allegato prosegue dicendo che la classificazione di rischio biologico parte dall’assunto che il lavoratore sia sano, senza tenere in considerazione:

“degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276”.

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