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Bonus vacanze nel Decreto Rilancio

Bonus vacanze nel Decreto Rilancio

Allo scopo di porre un freno al rallentamento dell’industria del turismo, con l’art. 176 del decreto rilancio è stato previsto il c.d. tax credit vacanze o bonus vacanze.

Con questa iniziativa, lo Stato garantisce un abbattimento della spesa legata all’utilizzo di servizi turistico ricettivi per coloro i quali rispettano determinati requisiti economici e operativi.

Destinatari

Il bonus, di entità variabile, può essere utilizzato per spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

  • Utilizzo di servizi resi da strutture situate nel territorio nazionale (alberghi, hotel, agriturismi, bed&breakfast) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per le attività turistico ricettive
  • Attestazione di pagamento tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale dell’utilizzatore del servizio
  • Pagamento tramite saldo diretto alla struttura ricettiva ovvero tramite l’intermediazione di agenzie e tour operator. Non sono ammessi al bonus vacanze i pagamenti effettuati tramite portali telematici e piattaforme web

In merito all’intermediazione di portali telematici e piattaforme web, il decreto fa riferimento al divieto di pagamento tramite questi ultimi, ma non vieta esplicitamente la possibilità di effettuare la prenotazione tramite il portale e di saldare il servizio direttamente presso la struttura (si attendono ulteriori chiarimenti).

Per quanto riguarda gli utilizzatori, dall’articolo non si evince direttamente se sia possibile usufruire del credito anche da parte dei cittadini stranieri, lasciando pertanto alcuni dubbi interpretativi che meritano un’attenta analisi.

In primo luogo, il primo comma dell’art. 176 stabilisce che possono usufruire del bonus i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40mila euro annui, sia per quello ordinario che corrente.

A differenza dell’ISEE ordinario, quello corrente è calcolato su elementi di reddito riferiti a un periodo più vicino alla prestazione, nei casi in cui ci sia stata una importante variazione nei 18 mesi precedenti la richiesta (es. perdita dell’impiego). L’articolo pertanto circoscrive l’applicabilità ai soggetti che possono richiedere l’ISEE ordinario e corrente, senza fare alcuna menzione sull’ISEE parificato, che spesso viene richiesto in ambito universitario per gli studenti stranieri.

In secondo luogo, trattandosi di crediti utilizzabili solo in compensazione da parte del contribuente, se ne deduce che quest’ultima debba farsi rientrare in tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e titolari, pertanto, di capacità contributiva e residenza fiscale.

Il credito non può pertanto essere riconosciuto a soggetti i quali non dichiarano i propri redditi al fisco italiano.

Aspetti economici

Appare chiaro che l’iniziativa è diretta a incentivare il settore turistico italiano in senso stretto, escludendo pertanto l’utilizzo presso strutture ricettive alternative non direttamente riconosciute dalla normativa regionale, nonché da soggetti non fiscalmente residenti in Italia.

L’entità del bonus è variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare, ma non può mai, in ogni caso, superare l’80% del costo totale del servizio. Nel dettaglio euro 500 per tutti i nuclei familiari, che si riducono a:

  • euro 300 per i nuclei familiari composti da due persone
  • euro 150 per i nuclei familiari composti da una sola persona

Per poter usufruire del bonus è necessario il consenso da parte della struttura, definita dall’articolo come intesa con il fornitore, nella misura massima dell’80% del costo totale del servizio. Il restante 20% dovrà essere saldato direttamente dall’utilizzatore, che vedrà riconoscersi tale importo a titolo di detrazione d’imposta sulla dichiarazione dei redditi.

Esempi:

  1. Un nucleo familiare composto da 4 persone con ISEE (ordinario o corrente) non superiore a euro 40mila richiede servizi presso una struttura ricettiva per un totale pari a euro 625. Il saldo della prestazione avverrà per euro 500 (pari all’80% dell’importo, corrispondente al limite massimo utilizzabile) tramite sconto diretto in fattura ai sensi del tax credit vacanze, mentre i restanti 125 euro (pari al 20% residuo) a mezzo bancomat o altro pagamento tracciabile effettuato dall’utilizzatore. La transazione si conclude con l’emissione della fattura elettronica o documento commerciale indicante il codice fiscale dell’utilizzatore. Nel caso in cui il servizio avesse un costo superiore, es. 1000 euro, l’utilizzatore avrà uno sconto di 500 euro (tax credit vacanze) e pagherà solo la differenza di euro 500.
  2. Un nucleo composto da una sola persona (mononucleo) ha un limite di spesa pari a euro 150, sempre nella misura massima dell’80%. Su un costo del servizio di euro 150, egli avrà uno sconto di euro 120 (pari al 80% del totale) e salderà solo la differenza di euro 30.

Utilizzo del credito

Il credito è spendibile in un’unica soluzione per nucleo familiare e presso una sola struttura ricettiva (comma 3, lett. a), ciò a dedurre che l’eventuale porzione di credito non utilizzata non potrà più essere riconosciuta e se ne perderà diritto.

Inoltre, all’interno del decreto non è ben chiaro se per “servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive” debbano intendersi solo i servizi di pernottamento o anche quelli ristorativi senza pernottamento, ipotesi molto frequente soprattutto negli agriturismi, nonché i servizi accessori in generale offerti dalle strutture (spa, escursioni, visite guidate, noleggio di attrezzatura sportiva).

Le strutture ricettive, che a seguito di intesa con l’utilizzatore abbiano concesso la fruizione del credito, vedranno riconoscersi tale importo sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi, questi ultimi individuabili tra i propri fornitori di beni e servizi nonché istituti di credito o intermediari finanziari.

Anche se in modo implicito, al comma 5 è stata prevista la segmentazione del credito, tale per cui la struttura ricettiva potrà cedere anche solo una quota del credito e utilizzare la parte residua in compensazione, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art 34 della L. n. 388/2000 e all’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007.

Se a seguito di accertamento dell’Agenzia delle entrate dovessero emergere delle incongruenze legate ai requisiti che danno diritto al credito, il fornitore del servizio e il cessionario del credito rispondono solo per l’utilizzo del credito in eccesso, che dovrà essere corrisposto unitamente a interessi e sanzioni.

Sugli aspetti prettamente applicativi delle disposizioni di cui all’art. 176, commi da 1 a 5, si attende il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, anche tramite l’utilizzo del portale Pago  PA S.p.A.

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