Il nuovo preposto: obblighi e principio di effettività
Il D.Lgs. n. 81/2008 contiene il TITOLO XII che racchiude tutte le norme a cui ispettori INAIL e ASL/ATS oltre che i giudici, dovranno fare riferimento in caso di individuazione delle posizioni di garanzia nel contesto di processi penali riguardanti infortuni e malattie professionali.
L’articolo 299 del Decreto poi, tratta e chiarisce tutte le sanzioni da attribuire ai contravventori oltre che l’elenco dettagliato delle possibili pene detentive a cui condannare chi viene ritenuto colpevole del verificarsi di infortuni e malattie causati dal lavoro.
Preposto: il principio di effettività
L’articolo 299 del Decreto Legislativo n 81 del 2008 non ha alcuna correlazione con la norma che sancisce l’obbligo preventivo da parte del datore di lavoro di nominare il preposto.
Il Legislatore qui opera “a posteriori” e sanziona chi, al momento del verificarsi dell’infortunio, disponeva della supremazia necessaria (chi effettivamente lo aveva, da qui il principio detto “di effettività”) ad impedire gli eventi infortunistici perché chi avrebbe dovuto preventivamente individuarli, nominandoli/incaricandoli ecc., non lo ha fatto.
Si configura poi un profilo di colpa organizzativa ex D.Lgs. n. 231/2001, definita come:
“incapacità aziendale di definire a priori un sistema di organizzazione-gestione-controllo individuando-nominando i soggetti incaricati di attuarlo a livello di vigilanza della sicurezza sul luogo di lavoro”.
Il principio di effettività viene spesso utilizzato dalla Cassazione per individuare i responsabili di infortunio o malattie professionali.
Proprio la Corte di Cassazione ha definito il principio di effettività come strumento penalistico volto ad individuare i destinatari delle norme antinfortunistiche.
[L’individuazione] “va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante” (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).