
Nuovo DL lavoro e sicurezza: le novità pubblicate in Gazzetta Ufficiale
Il primo maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) che apporta diverse modifiche in materia di nomina e obblighi del medico competente.
Qui di seguito il testo completo dell’articolo 14 (Articolo 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81):
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;
- all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
- all'articolo 25, comma 1:
- dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»;
- dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
- all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
- all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»; f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;
- all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
- all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».
Le integrazioni del DL governativo al Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Il primo tema fortemente aggiornato riguarda la nomina del medico competente e valutazione dei rischi. Più in particolare si legge nel dl:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 .
Per questo punto si può desumere quindi che l’art 15 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. . La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Il commento della relazione governativa è sintetico. In realtà la novità introdotta dall’articolo 15 potrebbe essere decisamente rilevante in quanto, potenzialmente, potrebbe estendere l’obbligo di sorveglianza sanitaria più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.