Nuovi codici tributo per crediti cessionari e beneficiari energia e gas
Nuovi codici tributo per crediti cessionari e beneficiari energia e gas
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Il quadro normativo di riferimento è la risoluzione 73 del 13 dicembre con cui l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per il modello F24 da parte dei cessionari per i crediti d’imposta disponibili a favore delle imprese che vantino maggiori oneri sostenuti per:
l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022
I crediti d’imposta dovranno essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Codici tributo per acquisto energia e gas: la tabella completa
Con la Legge n 6/2023 del Decreto Aiuti è stata definita la proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023 del termine previsto per l'utilizzo in compensazione mediante F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Qui di seguito una tabella riepilogativa dei codici tributo da utilizzare per compilare correttamente l’F24:
Risoluzione n 54/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i beneficiari originari
Risoluzione n 73/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i cessionari
“6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
“7733” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
“6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
“7733” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
“6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
“7735” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”;
“6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
“7736” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
“6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
“7737” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
La sentenza prende le mosse da un evento spiacevole che ha generato un infortunio sul lavoro. Il dipendente di una struttura ricettiva era stato incaricato di accendere il fuoco in occasione di una grigliata all’aperto, su un terreno poco distante dalla struttura, per gli ospiti.
Il Decreto precedente era datato 21 marzo 1973 e recava l’intestazione «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale».
Il quadro legislativo di riferimento è rappresentato dal cosiddetto “Decreto aiuti quater”, diventato legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2023.