
Amianto: quali sono le figure professionali da coinvolgere per la bonifica?
Ormai è risaputo: eseguire un intervento di bonifica da amianto è senza dubbio complesso e richiede una multidisciplinarità di soggetti.
Per risanare ambienti, strutture edilizie ma anche suolo, sottosuolo e acque dall’amianto, così come normato dalle linee guida Inail:
“è necessario identificare una impresa affidataria dei lavori, ovvero una impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi anche di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Quando si parla di interventi do bonifica da amianto complessi quindi, molto spesso si ricorre a contratti di subappalto.
Questa struttura può comportare però l’insorgere di alcune problematiche, la più significativa delle quali è senza dubbio l’individuazione delle diverse figure professionali che devono operare per garantire la corretta esecuzione dell’intervento di bonifica.
Bonifica da amianto: il nuovo documento Inail
Per cercare di risolvere questa importante criticità, l’Inail ha pubblicato il documento “Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte”elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Istituto,che sottolinea come
“l’individuazione dei soggetti, nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, è invece fondamentale poiché ad essi il legislatore attribuisce precisi adempimenti (obblighi) con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, penale che civile”.
Proprio partendo da questo principio di tutela del lavoratore, il nuovo documento Inail si sofferma sull’individuazione e sull’importanza delle diverse figure professionali coinvolte negli interventi di bonifica da amianto, che dovranno essere preventivamente istruite in merito alle responsabilità a loro ascritte.
Un esempio molto interessante in questo senso è rappresentato dall’importanza della figura del committente che dovrà necessariamente:
“eseguire tutti gli studi preliminari necessari per la valutazione del rischio potenziale da amianto e deve provvedere a comunicare i risultati delle indagini effettuate a tutte le imprese che intervengono nella progettazione o nello svolgimento dei lavori, con la documentazione di gara.”
Naturalmente ci si sofferma anche sulla figura del Rup (Responsabile Unico del Procedimento) che viene definito come:
“la figura che assume la responsabilità dell’intero procedimento relativamente all’intervento assegnatogli, dalla fase di programmazione e progettazione a quella dell’esecuzione e collaudo delle opere”.