
Il Consiglio di Stato ha chiarito: ecco quando la pollina può essere considerata un sottoprodotto
La pronuncia è recente: si tratta della n. 11472/2022 del 28 dicembre 2022. Con questa decisione il Consiglio di Stato ha espresso un parere dirimente in merito a quando la pollina è da considerarsi un sottoprodotto.
Pollina come sottoprodotto: il parere del Consiglio di Stato
Il quadro normativo prende in considerazione due punti di riferimento, entrambi veritieri: con l’art. 184 bis del D.L.vo 152/2006 si definisce sottoprodotto anche quella sostanza che viene riutilizzata nell’ambito di altri cicli produttivi allorché vi sia certezza circa questo tipo di reimpiego.
Chiarita questa differenza tra sottoprodotto e rifiuto, il Consiglio di Stato ha anche preso in considerazione la normativa speciale di cui all’art. 2-bis del decreto-legge n. 171 del 2008, che prevede la classificazione alla stregua di sottoprodotti di alcune sostanze, compresa la pollina, è condizionata dal fatto che la loro combustione avvenga “nel medesimo ciclo produttivo”.
Si giunge quindi alla conclusione per la quale la pollina non deve essere automaticamente esclusa dall’elenco dei rifiuti in relazione all’integrazione dell’elenco dei biocombustibili avvenuto ad opera della l. n. 96 del 2010.
La gestione della pollina e la sua eventuale classificazione come rifiuto o come sottoprodotto devono dunque essere valutate caso per caso, a seconda delle definizioni sopracitate.
Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto che la pollina (che alimentava l’impianto per la produzione di energia elettrica) dovesse essere qualificata come rifiuto in quanto la stessa non derivava solo dal ciclo produttivo della società agricola ma anche da altri impianti esterni.
FONTE: https://www.tuttoambiente.it/news/pollina-sottoprodotto-ciclo-produttivo/